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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05299/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati e generici. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La persona detenuta aveva impugnato davanti al Tribunale di Sorveglianza un precedente provvedimento che aveva respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 20 giugno 2024, ha rigettato il reclamo. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso riproponeva censure generiche e manifestamente infondate, mentre la decisione impugnata risultava immune da vizi di diritto e congruamente motivata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza in materia di liberazione anticipata è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze generiche già disattese, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La manifesta infondatezza e la genericità dei motivi determinano la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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