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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33766/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per falso ideologico commesso da privato in atto pubblico riferito all'autocertificazione presentata per ottenere la garanzia prevista dall'art. 1 del d.l. n. 23/2020 (Decreto Liquidità). Sosteneva che: 1) al momento della richiesta originaria il decreto non richiedeva alcuna autocertificazione e, successivamente, la previsione normativa (e il "protocollo di legalità" con SACE e la conversione in legge) aveva collegato l'obbligo di autocertificazione esclusivamente all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011, norma che non include tra le cause ostative l'informativa/interdittiva antimafia prevista dagli artt. 84 e ss.; 2) l'omessa indicazione dell'informativa interdittiva era ininfluente rispetto all'ottenimento della garanzia (ipotesi di "falso innocuo"), come già indicato da precedente giurisprudenza; 3) la Corte non avrebbe valutato l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (circostanze attenuanti).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso: il falso dichiarato nella domanda di concessione della garanzia (attestazione dell'assenza delle cause di esclusione) era "innocuo" perché le condizioni di esclusione previste dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 (richiamate dall'art. 1-bis introdotto in conversione del d.l. n. 23/2020) non comprendevano l'informativa/interdittiva antimafia ex art. 84. Di conseguenza l'attestazione falsa era priva di rilevanza ai fini dell'ottenimento della garanzia. La sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio perché il falso doveva essere considerato innocuo (assenza di rilevanza penale della falsità rispetto all'ottenimento del beneficio).

Norme richiamate

  • d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 (Decreto Liquidità), art. 1

    omissis (richiesta di garanzia per la srl ai sensi dell'art. 1)

    Il decreto originario disciplinava la garanzia ma non specificava inizialmente le autocertificazioni richieste; la contestazione riguarda la dichiarazione resa in sede di richiesta di garanzia

  • legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020, art. 1-bis

    "e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice"

    La conversione ha introdotto l'obbligo di una specifica dichiarazione sostitutiva che richiama le condizioni di esclusione previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011, limitando così le ragioni ostative rilevanti per l'accesso al beneficio

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), art. 67

    "Effetti delle misure di prevenzione" (esclude dai rapporti con la P.A. le persone a cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I... )

    L'art. 67 riguarda gli effetti delle misure di prevenzione applicate con provvedimento definitivo (misure personali), e non ricomprende l'informativa/interdittiva antimafia ex art. 84, che ha natura cautelare/ preventiva e amministrativa

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 80 (commi 1,2,3) e art. 84

    art. 80 indicato come riferimento per le cause di esclusione; art. 84 disciplina l'informativa-interdittiva antimafia

    La sentenza rileva che la falsità riguardava l'assenza di cause di esclusione menzionate nell'art. 80 ma che, secondo l'interpretazione normativa e la configurazione dell'art. 67, l'informativa ex art. 84 non rientrava tra le cause ostative rilevanti per i benefici richiamati

  • D.P.R. n. 445/2000, art. 47

    norme sull'autocertificazione

    Regolamenta la forma e gli effetti delle dichiarazioni sostitutive; la disciplina dell'autocertificazione è richiamata dalla normativa emergenziale, ma ciò che conta è il contenuto specifico richiesto dalla legge per il beneficio

  • art. 316-ter c.p. e decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69

    richiesta medesima autocertificazione in materia di contributi emergenziali

    La Corte richiama precedente giurisprudenza secondo cui l'omessa o falsa dichiarazione riguardante l'informativa interdittiva antimafia non integra indebita percezione di erogazioni pubbliche quando le condizioni ostative rilevanti sono quelle dell'art. 67 d.lgs. 159/2011

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti comuni; il ricorrente ne aveva chiesto l'applicazione, ma la Corte non è stata chiamata ad applicarla dopo aver ritenuto il falso innocuo

Massime di principio

  • Se la dichiarazione falsa riguarda elementi che non rientrano nelle cause ostative espressamente previste dalla norma che regola il beneficio, la falsità può essere qualificata come "falso innocuo" e quindi priva di rilevanza penale in relazione all'ottenimento del beneficio
  • Per valutare la rilevanza penale di una autocertificazione è determinante leggere il concreto requisito normativo richiesto per il beneficio (es. richiamo all'art. 67 d.lgs. 159/2011) e non assumere automaticamente che ogni informativa/interdittiva attinente all'antimafia costituisca una causa di esclusione
  • Le modifiche normative intervenute (in sede di protocollo o conversione del decreto) vanno interpretate con riferimento al testo vigente al momento dell'istanza e alla portata delle autocertificazioni specificamente richieste
  • La distinzione tra misure di prevenzione personali (applicate con provvedimento definitivo) e provvedimenti amministrativi cautelari/ preventivi (es. informativa/interdittiva) è cruciale per stabilire se sussistano cause di esclusione ai fini di agevolazioni pubbliche
  • Per ottenere una condanna per reati connessi a dichiarazioni finalizzate a ottenere benefici pubblici è necessario dimostrare il nesso causale tra la falsità e l'effettivo conseguimento o la possibilità di conseguire il beneficio; in mancanza di tale nesso la fattispecie può essere assorbita nella categoria del falso privo di conseguenze pratiche
  • In casi analoghi valutare sempre la giurisprudenza precedente sulla stessa misura emergenziale: sentenze della Cassazione hanno già ritenuto "innocue" false autocertificazioni relative all'informativa interdittiva antimafia quando il requisito normativo richiamato era limitato all'art. 67 d.lgs. 159/2011

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