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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18885/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto in espiazione pena impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato la detenzione domiciliare precedentemente concessa, dopo che presso la sua abitazione era stata rinvenuta sostanza stupefacente all'esito di perquisizione domiciliare. Con un motivo unico deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 47-ter, comma 6, ord. pen., sostenendo che la revoca fosse stata disposta senza valutare la sua condizione di tossicodipendente, stabilmente preso in carico dal SERT, circostanza che avrebbe potuto rendere la sostanza detenuta destinata a uso esclusivamente personale. In memoria replicava che il provvedimento impugnato aveva omesso di pronunciarsi sulle ulteriori circostanze di fatto dedotte dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà mirasse a ottenere una nuova valutazione di merito sui presupposti della revoca della misura alternativa, senza individuare specifici errori giuridici o deficit motivazionali del provvedimento impugnato. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza del tribunale di sorveglianza aveva valutato gli elementi risultanti dagli atti con motivazione congrua, logica e coerente, dando conto anche del precedente passaggio dall'affidamento in prova alla detenzione domiciliare in conseguenza del rinvenimento, presso l'abitazione del ricorrente, di una pistola lanciarazzi qualificata come arma comune da sparo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, oltre all'annotazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È richiamato quale base formale del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte osserva che la censura non individua effettivi errori di diritto nel provvedimento impugnato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È richiamato quale base formale del motivo di ricorso per vizio di motivazione, ma la Corte ritiene che non siano stati specificati singoli passaggi motivazionali illogici o mancanti.

  • art. 47-ter, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354

    È la norma invocata dal ricorrente in relazione alla revoca della detenzione domiciliare; la Corte non accoglie la lettura difensiva e considera corretta la revoca disposta dal tribunale di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    È richiamato ai fini dell'annotazione/omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento del tribunale di sorveglianza non è sufficiente evocare formalmente violazione di legge o vizio di motivazione: occorre individuare con precisione gli specifici errori del provvedimento censurato.
  • La deduzione di una presunta mancata considerazione di circostanze fattuali è inammissibile quando, in realtà, tende a ottenere una nuova valutazione del merito sui presupposti della revoca della misura alternativa.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza è immune da censura se dà conto in modo logico e coerente degli elementi emersi dagli atti e della sequenza delle misure alternative applicate.
  • La sola prospettazione difensiva di una condizione di tossicodipendenza o di presa in carico presso il SERT non impone di per sé l'annullamento della revoca, se il ricorso non dimostra uno specifico vizio giuridico o motivazionale della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeSpaccioDetenzione di armi
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleStupefacentiArmi
IstitutiPrescrizione del reato

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