Cassazione Civile, Ordinanza n. 03340/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di rettifica del classamento e della rendita catastale relativo a tre unità immobiliari. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del contribuente, ritenendo rituale la notifica degli avvisi relativi a due immobili effettuata per il tramite del servizio postale, sulla base della sola prova dell'invio dell'avviso di giacenza, e reputando non interessevole l'impugnazione di un terzo immobile perché l'avviso di rettifica non risultava ancora notificato. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 74 L. 342/2000, per avere il giudice di merito ritenuto legittima la notifica degli atti di variazione della rendita; 2) difetto di motivazione e omesso esame di elementi sostanziali, per avere la CTR deciso senza adeguati strumenti di valutazione della corretta classificazione degli immobili; 3) nullità, difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi per mancata notifica degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto agli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata ritenuta non conforme al principio secondo cui, quando la notifica a mezzo posta non si perfezioni per temporanea assenza del destinatario o per mancanza di persone idonee a ricevere l'atto, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova dell'avvenuta spedizione della comunicazione.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della notificazione; la Corte, richiamando la disciplina della notifica postale e della comunicazione di avvenuto deposito, ha ritenuto erronea la soluzione adottata dal giudice di merito.
art. 74 L. 342/2000
Richiamato nel primo motivo quale parametro della censura sulla notifica degli atti di variazione della rendita catastale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la deduzione della violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata per omesso esame di fatti decisivi e difetto motivazionale.
art. 8 L. n. 890 del 1982
Interpretato in modo costituzionalmente orientato: nei casi di rifiuto, temporanea assenza o assenza/inidoneità di persone abilitate a ricevere l'atto, la prova del perfezionamento della notifica postale richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, non essendo sufficiente la sola prova della sua spedizione.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Richiamati come parametri dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notificazione, a tutela della conoscibilità effettiva dell'atto e del diritto di difesa.
art. 8, commi 2 e 4, L. n. 890 del 1982
La prova dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito è considerata presupposto indefettibile per il consolidarsi dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria.
Massime di principio
- Nella notificazione di atti impositivi a mezzo posta, quando la consegna al destinatario non avvenga per assenza temporanea, rifiuto o assenza/inidoneità di persone abilitate a ricevere il plico, il perfezionamento della notifica deve essere provato mediante l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
- La sola prova dell'avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito non basta a dimostrare la rituale notificazione dell'atto, perché non garantisce la conoscibilità effettiva dell'atto da parte del destinatario.
- L'interpretazione della disciplina delle notifiche postali deve essere orientata in senso costituzionalmente conforme, valorizzando il diritto di difesa e il principio del giusto processo.
- Se il giudice di merito fonda la validità della notifica sulla sola spedizione della CAD, la decisione è censurabile per violazione della disciplina legale della notificazione e va cassata con rinvio.
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