Cassazione Penale, Sentenza n. 16346/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: (1) censura della qualificazione della partecipazione di VALENTE a un'associazione finalizzata al narcotraffico, sostenendo che i fatti riferibili ai portuali costituivano al massimo un concorso nei singoli reati "fine" e non una struttura associativa stabile (mancanza di "affectio", di cassa comune e di durata), e che il Tribunale avrebbe illegittimamente dedotto la sussistenza dell'associazione dalla commissione dei reati-fine; (2) censura delle esigenze cautelari contestate (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione), ritenendo invece adeguate misure meno afflittive (allontanamento dal luogo di lavoro o misure restrittive gradate).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità degli indizi in ordine alla partecipazione di VALENTE al sodalizio, fondandosi su intercettazioni (tra cui chat su piattaforma SKY-ECC), tabulati, geolocalizzazioni, riprese video e riscontri investigativi che hanno evidenziato un modus operandi stabile e ripetuto di esfiltrazione di cocaina dal porto di Gioia Tauro e il ruolo di "squadra" dei portuali di cui VALENTE era componente. La Corte ha inoltre confermato la rilevanza probatoria dei reati-fine come elemento sintomatico della partecipazione associativa, ha ritenuto motivata la valutazione del pericolo di reiterazione (attualità e concretezza del periculum libertatis, tenuto conto della personalità dell'indagato e della rete di contatti) e ha escluso l'idoneità di misure alternative. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la pronuncia dell'ordinanza di riesame: il Tribunale ha operato il riesame dell'ordinanza del GIP secondo la procedura prevista.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nella sentenza è stata utilizzata per qualificare l'ipotesi associativa contestata al VALENTE.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Disciplina dei singoli reati 'fine' in materia di stupefacenti; la Corte ha ammesso che i reati-fine possono costituire elemento sintomatico dell'esistenza dell'organizzazione.
artt. 61-bis e 416 bis.1 cod. pen.
Aggravanti e fattispecie connesse all'associazione di tipo mafioso/organizzata (richiamate in relazione all'aggravazione della pena e alla qualificazione del quadro criminoso).
art. 274 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamata in ordine alle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto sussistente la necessità di approfondire i fatti e individuare eventuali altri episodi/partecipanti.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma sul pericolo di reiterazione: la Corte ha richiamato l'interpretazione moderna che impone che il pericolo sia concreto e attuale; nel caso è stata congruamente ritenuta la sussistenza di tale pericolo sulla base della personalità e dei contatti criminali dell'indagato e delle modalità del fatto.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Modifica della lett. c) dell'art. 274 che ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali sviluppatisi dopo tale novella.
art. 275 c. 3 cod. proc. pen.
Richiamo al meccanismo presuntivo riferito ad alcune contestazioni cautelari: il Tribunale ha tenuto conto del meccanismo presuntivo in assenza di allegazioni di segno contrario.
art. 192 c. 3 cod. proc. pen.
Norma evocata dalla difesa nella censura motivazionale; la Corte ha affermato che la valutazione del materiale probatorio (anche conversazioni intercettate) è rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità.
art. 606 c.1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione: le critiche che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione delle stesse prove non sono ammesse in cassazione se non per vizi logici tassativi.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti a seguito della declaratoria di inammissibilità (trasmissione atti alla cancelleria per provvedimenti amministrativi collegati).
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni e delle comunicazioni criptate è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo eventuali vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere ricostruita anche sulla base dei reati 'fine': il coinvolgimento in reati-fine, se connotato da modalità che indicano un ruolo nelle dinamiche operative, può costituire elemento sintomatico della partecipazione associativa.
- La brevità temporale di osservazione delle condotte non esclude in sé la sussistenza dell'elemento della stabilità dell'associazione: è sufficiente che dagli elementi emergenti risulti l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti si siano riferiti.
- In tema di misure cautelari, dopo la legge n. 47/2015 il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; la valutazione è prognostica e fondata su modalità di condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale, senza richiedere la previsione di una specifica 'occasione' imminente di reato.
- La mera proposizione, in sede di cassazione, di una lettura alternativa del materiale probatorio (es. qualificare le condotte come semplice concorso nei reati-fine) non è sufficiente a superare la motivazione del giudice di merito, salvo il riscontro di vizi logici o giuridici rilevanti.
- Le esigenze cautelari possono giustificare la misura carceraria quando sussistono elementi che indicano una rete di rapporti e risorse facilmente attivabili dall'indagato e una capacità organizzativa tale da rendere inefficaci misure meno afflittive.
- Se la difesa non ripropone in cassazione questioni preliminari (es. utilizzabilità di atti acquisiti all'estero), tali temi rimangono preclusi e non vengono riesaminati dalla Corte di legittimità.
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