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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35696/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione della Corte di appello di Firenze resta quindi ferma, con conferma della condanna per furto in abitazione e del trattamento sanzionatorio già irrogato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 5 dicembre 2024, emessa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento limitato al trattamento sanzionatorio. L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Firenze per furto in abitazione commesso il 27 luglio 2017 a Firenze. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione in ordine al giudizio di sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale, contestando quindi la conferma dell'aggravamento/specifica valutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ritiene però il motivo inammissibile perché nell'atto di appello del 19 novembre 2018 non risultavano censure sulla recidiva e perché il precedente annullamento riguardava soltanto l'inapplicabilità del novum introdotto dalla legge n. 103 del 2017 all'art. 624-bis c.p.; la Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe quindi correttamente limitato il proprio esame a tale profilo, confermando la pena con motivazione ritenuta razionale e coerente, non specificamente aggredita dal ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte richiama il novum introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in relazione all'inapplicabilità, nel caso concreto, di tale modifica al reato contestato; il tema è richiamato come oggetto del precedente annullamento con rinvio, limitato al trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000.

  • art. 103 L. n. 103/2017

    La Corte la richiama come fonte del novum normativo ritenuto non applicabile al caso di specie nella precedente fase rescindente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando prospetta una censura non devoluta con l'atto di appello, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta questioni di merito o di motivazione non dedotte nei gradi precedenti.
  • Quando un annullamento con rinvio è limitato a uno specifico capo o profilo della decisione, il giudice del rinvio deve attenersi strettamente all'oggetto del rinvio e non è consentito rimettere in discussione aspetti estranei al perimetro della rescissione.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che non si misura con l'argomentazione autonoma e coerente posta a fondamento della decisione di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo che ricorrano i presupposti di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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