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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04635/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e dei relativi soci per IRAP, IVA e IRPEF concernenti gli anni d’imposta 2006 e 2007. L’Ufficio contestava l’utilizzazione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, riferite a due fornitori qualificati dall’Amministrazione come società cartiere o comunque inattive/inconsistenti. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Amministrazione, ritenendo: insufficiente la motivazione degli avvisi per relationem a documenti non allegati; carente il supporto indiziario della pretesa; provata dai contribuenti l’effettiva esistenza dei fornitori e la concreta esecuzione dei lavori fatturati. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 12 l. n. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio di 60 giorni non si applica alle verifiche a tavolino; 2) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, delle norme sull’accertamento e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto illegittima la motivazione degli avvisi e invertito l’onere della prova; 3) violazione delle norme tributarie sostanziali e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR affermato la prova, da parte della società, dell’esistenza e regolarità delle operazioni contestate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi solo nei limiti dei principi astratti richiamati, ma ha respinto il terzo motivo, che era decisivo perché attaccava l’accertamento di merito della CTR sulla effettiva esistenza delle operazioni. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso. La Corte ha affermato che: la verifica era pacificamente una verifica a tavolino, quindi non si applica l’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000; per i tributi armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo con prova di resistenza; la motivazione per relationem è valida se l’atto riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati, come avvenuto nel caso; in caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’inesistenza delle operazioni anche per presunzioni, ma grava sul contribuente la prova della loro effettiva esistenza. Tuttavia, la CTR aveva svolto un accertamento di fatto sull’esistenza dei fornitori e delle operazioni, non censurabile in cassazione con il solo vizio di violazione di legge. Spese a carico dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212

    il termine dilatorio di 60 giorni opera solo quando vi sia stato accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applica alle verifiche a tavolino.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    l’obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem, purché l’atto richiami elementi essenziali di altri atti collegati o ne riproduca il contenuto essenziale.

  • artt. 39, 41-bis e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamati come norme dell’accertamento; la Corte li considera nel quadro della validità della motivazione e della pretesa fiscale.

  • artt. 54 e 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamati come norme sull’accertamento IVA; la Corte ribadisce il principio del riparto dell’onere probatorio nelle operazioni inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova segue il principio per cui l’Ufficio deve fornire elementi indiziari della frode/inesistenza, ma il contribuente deve provare la reale esistenza delle operazioni contestate.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato in relazione alla deducibilità/corretta imputazione delle operazioni ai fini fiscali.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato nel contesto della disciplina IVA e del diritto alla detrazione, subordinato alla effettività delle operazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel caso di verifica fiscale a tavolino, l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica, perché il termine dilatorio di 60 giorni è previsto solo dopo accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente.
  • Per i tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e che non si tratti di opposizione meramente pretestuosa.
  • La motivazione dell’avviso di accertamento può essere resa per relationem quando l’atto riproduce o riassume il contenuto essenziale degli atti richiamati, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve allegare elementi anche presuntivi dell’inesistenza dell’operazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle prestazioni o cessioni contestate.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o la mera iscrizione al registro delle imprese non sono di per sé idonee a dimostrare l’effettività di operazioni contestate come fittizie.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare la censura di violazione di legge in una contestazione del merito o della sufficienza della motivazione sull’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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