Cassazione Civile, Sentenza n. 22056/2020 del 13/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
RFI impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che, nell'ambito di opposizione alla determinazione delle indennità di esproprio, asservimento e deprezzamento per un compendio immobiliare a Modugno, aveva riconosciuto ai resistenti una somma complessiva pro quota (C 663.561,15) con interessi. RFI denunciava plurime censure tecniche e giuridiche: errata applicazione del metodo di determinazione del valore di mercato (criticando l'uso del c.d. asking price e la mancata considerazione di atti di compravendita comparabili), vizi nella determinazione delle superfici coperte e scoperte e della regolarità edilizia, duplicazione indennitaria con riferimento alle opere di soprassuolo e alla svalutazione del residuo, illegittima equiparazione dell'indennità di aree asservite a quella di aree espropriate (art.44 d.P.R. 327/2001), vizio nella valutazione della retrocessione parziale (art.47), contestazioni sulla motivazione in relazione alla CTU e doglianze sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi proposti da RFI, ritenendo corretta nel complesso l'adesione del giudice di merito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, il ricorso al metodo sintetico-comparativo e gli aggiustamenti applicati. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo all'art.44 d.P.R. 327/2001, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente equiparato l'indennità dovuta per asservimento all'indennità di espropriazione; tale errore giustifica un accoglimento parziale del ricorso. Sulla retrocessione parziale (art.47) la Corte ha escluso l'obbligo per i privati di chiedere retrocessione e ha richiamato la competenza amministrativa nella valutazione dell'inservibilità. La questione delle spese è stata assorbita dall'accoglimento parziale del ricorso. Conseguentemente è stata pronunciata una parziale riforma della decisione impugnata con rinvio agli uffici competenti per il corretto calcolo e determinazione dell'indennità di asservimento secondo i criteri di legge.
Norme richiamate
d.p.r. 327/2001, art.21
Norma procedurale richiamata per la costituzione del Collegio tecnico che ha redatto la liquidazione; la Corte conferma che il giudice di merito può aderire alle conclusioni della CTU quando motivate dall'elaborato tecnico.
d.p.r. 327/2001, art.32
Riferimento ai criteri di determinazione dell'indennità; la Corte ha valutato l'applicazione del metodo sintetico-comparativo come corretta nel caso concreto.
d.p.r. 327/2001, art.33
Riguarda la svalutazione della proprietà residua; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura di duplicazione dell'indennizzo, perché non provata l'effettiva sovrapposizione valutativa.
d.p.r. 327/2001, art.37
Norma richiamata per la determinazione del valore venale e la comparazione dei beni; la Corte ha confermato l'uso degli elementi di mercato idonei al caso.
d.p.r. 327/2001, art.38
Regola la valutazione delle costruzioni realizzate in difformità; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza, sottolineando l'onere di trascrivere e specificare i documenti invocati in cassazione.
d.p.r. 327/2001, art.44
La Corte afferma che l'indennità per asservimento non può essere automaticamente equiparata all'indennità di espropriazione: deve essere determinata come riduzione proporzionale del valore venale, commisurata alla minore compressione dei diritti dominicali.
d.p.r. 327/2001, art.47
La Corte richiama che la retrocessione parziale è soggetta a valutazione amministrativa e che l'espropriato ha un interesse legittimo, la cui soddisfazione dipende dalla determinazione della P.A.; non sussiste un onere processuale per i privati di attivare la retrocessione prima del giudice.
d.p.r. 327/2001, art.54
Richiamato in relazione alle spese e alla disciplina generale delle determinazioni indennitarie; la questione spese è stata assorbita dall'esito parziale dell'impugnazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n.5
La Corte ha ribadito l'interpretazione restrittiva: il vizio motivazionale per omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo; mere critiche alla CTU non sono idonee a fondare il n.5 se non individuano il fatto storico omesso.
art. 360 c.p.c., comma 1, n.3
Richiamato per i profili di violazione di legge; la Corte ha esaminato i motivi di merito e accolto quello relativo all'art.44, rigettando gli altri per insussistenza o difetto di autosufficienza.
art.29 d.lgs. 150/2011
Citando la normativa richiamata nella impugnazione sulle spese, la Corte non ha ritenuto decisive le censure collegate a tale richiamo stante l'esito parziale dell'appello.
art.91 c.p.c.
Norma sulle spese di lite; la decisione sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento parziale del ricorso e dalla riforma parziale imposta dalla Corte.
UNI 11612
Standard tecnico richiamato in materia di comparazione e valutazione immobiliare: la Corte ha ritenuto che l'uso dell'asking price sia ammissibile ove le transazioni effettive non risultino rintracciabili, purché applicato con cautela.
UNI 11062
Norma citata sulla modalità di aggiustamento dei prezzi comparativi; la Corte ha ritenuto che eventuali aggiustamenti siano ammissibili ma la censura della ricorrente su specifiche modalità non era sufficientemente documentata.
Massime di principio
- Il ricorso per vizio motivazionale ex art.360, n.5 richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso: le semplici critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non sono sufficienti se non mostrano quale fatto concreto sarebbe stato omesso e come ciò avrebbe modificato l'esito.
- Il giudice di merito può aderire alle conclusioni della CTU richiamandole per relationem: detta adesione è motivazione valida se la relazione appare coerente e le critiche contrarie non sono specifiche o circostanziate.
- Per la determinazione del valore venale in assenza di atti di compravendita comparabili, è legittimo l'uso dell'asking price (annunci) secondo le norme UNI, purché si applichino adeguati correttivi e cautele; le contestazioni sulla scelta dei comparabili devono essere provate nel merito.
- L'indennità per asservimento (art.44 d.P.R. 327/2001) non può essere automaticamente equiparata all'indennità di espropriazione: va determinata come frazione proporzionale del valore venale, in ragione della minore compressione del diritto di proprietà.
- Le questioni relative alla retrocessione parziale di beni espropriati rientrano nella discrezionalità amministrativa: l'accertamento dell'inservibilità e la dichiarazione formale sono atti amministrativi che solo il giudice amministrativo può sindacare pienamente.
- In cassazione il principio di autosufficienza impone di trascrivere e allegare integralmente i documenti o i passi per i quali si deduce l'omesso esame o la violazione di legge; lacune documentali determinano l'inammissibilità o l'irrilevanza delle censure.
- Le contestazioni che si risolvono in un merito tecnico-quantitativo (es. scelta dei confronti, percentuali di svalutazione) sono difficili da vincere in cassazione se il giudice di merito ha motivato la valutazione dei comparabili e ha seguito criteri tecnici plausibili.
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