Cassazione Penale, Sentenza n. 38/2024 del 02/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revisione della sentenza di condanna (Pretore di Napoli 12/12/1996, parzialmente modificata dalla Corte d'Appello di Napoli n.3451/98) per il reato ex art.20 lett. b L.47/85, sostenendo che nuove prove (rilievi aero‑fotogrammetrici e una relazione tecnica del CTU civile del 05/02/2022) dimostrerebbero che l'elevazione del terzo piano di circa 55 mq era già ultimata e abitata entro il 31/12/1993, cioè prima della data di accertamento (1/12/1994), con conseguente estinzione del reato per prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ritenendo che la prescrizione non fosse stata dedotta in precedenza e che la difesa si fosse concentrata su altra linea (domanda di condono e pagamento dell'oblazione). I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione lamentando omissione di motivazione e violazione di legge per non aver valutato le prove nuove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, ritenendo che la Corte d'appello di Roma abbia omesso di vagliare le prove nuove (rilievi aero‑fotogrammetrici e perizia del CTU civile) e non abbia valutato la loro potenzialità di determinare una causa di proscioglimento/estinzione del reato (prescrizione). L'ordinanza è stata annullata e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello per un nuovo esame dell'ammissibilità e, se del caso, del merito della istanza di revisione.
Norme richiamate
L. 47/1985 art. 20 lett. b
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna per abusi edilizi; individua la fattispecie penalmente rilevante contestata agli imputati.
art. 634 cod. proc. pen.
Regola l'istanza di revisione e la fase di delibazione preliminare: l'inammissibilità per "manifesta infondatezza" è possibile solo se il motivo prospettato è evidentemente inidoneo a consentire una pronuncia favorevole nel giudizio di revisione.
art. 631 cod. proc. pen.
Indica gli esiti possibili del giudizio di revisione (tra cui il proscioglimento) e costituisce il parametro per valutare la potenzialità delle nuove prove in sede di ammissibilità.
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Norme riferite alle cause e alle forme di proscioglimento o estinzione; la Corte ne richiama l'applicabilità per valutare se il novum può condurre a proscioglimento.
art. 465 cod. proc. pen.
Richiamato come disposizione applicabile al procedimento di revisione per quanto riguarda l'assunzione e la valutazione delle prove nel giudizio di revisione.
art. 637 comma 3 cod. proc. pen.
Vieta il proscioglimento fondato esclusivamente su una diversa valutazione delle prove già assunte nel precedente giudizio; dunque la revisione richiede novità effettiva e non mera riconsiderazione degli stessi elementi.
Massime di principio
- La delibazione di ammissibilità dell'istanza di revisione richiede che il giudice preliminarmente verifichi se il "novum" sia idoneo, anche potenzialmente, a condurre a uno degli esiti previsti dall'art. 631 c.p.p., compresa l'estinzione del reato per prescrizione.
- Prove nuove provenienti da altri procedimenti (es. CTU civile, rilievi aero‑fotogrammetrici) vanno effettivamente esaminate nella fase preliminare: un diniego di ammissibilità senza delibazione può essere annullato in cassazione.
- La prescrizione può essere motivo di revisione se il nuovo elemento dimostra che la causa estintiva era già intervenuta prima del passaggio in giudicato; non è però ammessa la revisione quando si tratta soltanto di riaffermare negligenze difensive pregresse senza novità probatorie rilevanti.
- Non è possibile ottenere il proscioglimento in revisione esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di prove già valutate nel giudizio originario (limite dell'art. 637, comma 3 c.p.p.): il riferimento è a elementi realmente nuovi o a documenti/accertamenti non precedentemente disponibili.
- Se un giudice di merito dichiara l'istanza "manifattamente infondata" senza motivare perché il novum non potrebbe in alcun modo condurre a proscioglimento, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un corretto esame.
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