Sentenza n. 3014/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione delle più opportune misure cautelari - del Decreto del 28.12.2021 n. prot. 3178/2021 della MOTO TRASPORTO FARI PONZA, emesso nei confronti del militare addetto al nucleo operativo Nave Ponza, e del relativo allegato “D” che dispone l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, ai sensi del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del d.l. del 07.01.2022 n.1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; NONCHÉ PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28 dicembre 2021 con cui l'Amministrazione, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto per il personale del comparto Difesa, lo ha sospeso dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari. Ha dedotto: l'illegittimità dell'obbligo vaccinale generalizzato per categorie di lavoratori, senza distinzione in base alle mansioni effettivamente svolte e all'intensità dei contatti con il pubblico; l'illegittimità della mancata previsione della possibilità di effettuare tamponi quotidiani in alternativa alla vaccinazione; la disparità di trattamento rispetto alla sospensione cautelare dal servizio per procedimenti penali o disciplinari, nei cui casi sarebbe riconosciuta una quota degli assegni; l'irragionevolezza e sproporzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, anche in relazione al diritto al lavoro, alla retribuzione sufficiente e al sostentamento della famiglia monoreddito; il contrasto con il regolamento UE n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica, assumendo che la sospensione retributiva costituisse un indebito condizionamento finanziario della scelta di partecipare alla sperimentazione. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei redditi non percepiti e la sospensione del giudizio in attesa di questioni costituzionali o pregiudiziali europee. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Veneto, sede di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il criterio relativo alle controversie concernenti misure urgenti di applicazione generalizzata sul territorio nazionale per il contenimento della pandemia, non riconducibili a una mera controversia di pubblico impiego. Ha respinto anche la richiesta di sospensione impropria del giudizio, rilevando che il ricorrente non aveva dedotto il contrasto con la direttiva 2000/78/CE, oggetto della questione pendente richiamata, ma il diverso contrasto con il regolamento UE n. 536/2014; pertanto, l'eventuale decisione della Corte di giustizia non sarebbe stata rilevante per il giudizio. Nel merito, ha respinto congiuntamente tutti i motivi. Richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023 e n. 188 del 2024, ha ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale imposto al personale militare, in ragione della tutela della salute collettiva, dei compiti di difesa e sicurezza pubblica e delle attività che possono comportare contatti interpersonali o richiedere continuità e indifferibilità. La deduzione relativa all'assenza di contatti significativi con altri soggetti è stata giudicata apodittica e non provata. È stata ritenuta non irragionevole la scelta legislativa di imporre la vaccinazione anziché tamponi periodici, in quanto il bilanciamento tra autodeterminazione sanitaria, diritto alla salute individuale e interesse collettivo non è risultato sproporzionato rispetto ai dati scientifici disponibili. La sospensione dal servizio è stata qualificata come conseguenza dell'inadempimento di un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione e come adempimento dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro; in applicazione del principio di corrispettività, la mancata prestazione giustifica la sospensione della retribuzione. Non è stata ravvisata disparità di trattamento rispetto alle sospensioni cautelari connesse a procedimenti penali o disciplinari, poiché queste ultime hanno natura provvisoria e sono funzionali all'accertamento di responsabilità non ancora definite, mentre nella fattispecie la sospensione deriva dalla scelta del lavoratore di non vaccinarsi. Per la stessa ragione è stata ritenuta legittima la mancata corresponsione dell'assegno alimentare. Il motivo fondato sul regolamento UE n. 536/2014 è stato respinto perché i vaccini anti-Covid erano stati immessi in commercio tramite autorizzazione condizionata all'immissione in commercio, non nell'ambito di una sperimentazione clinica; non ricorreva quindi l'asserito condizionamento finanziario alla partecipazione a una sperimentazione. È stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Conseguentemente è stata respinta anche la domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
Il criterio della sede di servizio non è stato applicato, poiché la controversia è stata ricondotta alle misure urgenti di contenimento della pandemia, di applicazione generalizzata sul territorio nazionale.
art. 4-ter d.l. 44/2021, come introdotto dall'art. 2 d.l. 172/2021
La disposizione ha imposto al personale del comparto Difesa l'obbligo vaccinale, configurando la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e collegando alla sua inosservanza la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
art. 2 Cost.
Il principio di solidarietà giustifica, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale, la limitazione dell'autodeterminazione individuale mediante l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio diretto alla tutela della salute collettiva.
artt. 35 e 36 Cost.
I parametri costituzionali relativi alla tutela del lavoro e alla retribuzione sufficiente non impediscono la sospensione della retribuzione quando la mancata prestazione lavorativa dipende dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale e dalla conseguente temporanea impossibilità di svolgere le mansioni in sicurezza.
art. 2087 c.c.
L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro costituisce il fondamento civilistico della sospensione del lavoratore non vaccinato, la cui prestazione non può essere resa nelle condizioni di sicurezza richieste.
artt. 18, 20 e 279 d.lgs. 81/2008
Le disposizioni fondano, rispettivamente, gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro e gli obblighi di cura e prevenzione gravanti sui lavoratori, anche con riferimento ad attività particolari.
art. 28, lett. h), regolamento UE n. 536/2014
i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica
La disposizione non è applicabile perché l'obbligo vaccinale riguardava vaccini autorizzati all'immissione in commercio, seppure con autorizzazione condizionata, e non farmaci oggetto di sperimentazione clinica.
artt. 914 ss. d.lgs. 66/2010
Le disposizioni sulla sospensione precauzionale del militare non costituiscono un termine di comparazione pertinente, poiché riguardano misure provvisorie connesse a procedimenti volti ad accertare responsabilità non ancora definite.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento UE 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla normativa sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale imposto dalla legge a categorie di personale militare può essere legittimamente generalizzato senza una distinta valutazione delle mansioni individuali, quando sia funzionale alla tutela della salute collettiva e ai compiti di difesa, sicurezza pubblica e continuità di funzioni necessarie e indifferibili.
- La scelta legislativa di imporre la vaccinazione anziché la sottoposizione a tamponi periodici non è irragionevole o sproporzionata quando, sulla base dei dati scientifici disponibili, il trattamento vaccinale sia ritenuto idoneo a ridurre la circolazione del virus e a proteggere la collettività.
- La sospensione dal servizio del lavoratore obbligato che non adempia all'obbligo vaccinale costituisce una misura collegata alla temporanea impossibilità di rendere la prestazione in condizioni di sicurezza e non una sanzione disciplinare; per il principio di corrispettività, essa comporta legittimamente la sospensione della retribuzione e degli altri emolumenti.
- La mancata corresponsione dell'assegno alimentare al dipendente sospeso per inosservanza dell'obbligo vaccinale non determina disparità di trattamento rispetto alle sospensioni cautelari per procedimenti penali o disciplinari, poiché queste ultime perseguono finalità provvisorie di tutela pubblica in attesa dell'accertamento di responsabilità, mentre la sospensione vaccinale deriva dalla scelta del lavoratore di non adempiere a una condizione di sicurezza della prestazione.
- Il regolamento UE n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica non è applicabile ai vaccini autorizzati all'immissione in commercio tramite autorizzazione condizionata, poiché l'autorizzazione condizionata non equivale a una sperimentazione clinica in corso.
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