Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15469/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto prot. n. 48458 del 02.12.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l'Amministrazione resistente ha rigettato l'istanza presentata da parte ricorrente per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania per le classi di concorso A028, A031, A032 e A050

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, laureata in storia e in scienze naturali, aveva conseguito in Romania una formazione psicopedagogica e chiesto il riconoscimento per quattro classi di concorso italiane. Impugnava il decreto ministeriale del 2 dicembre 2024, deducendo: violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007 per la tardività della richiesta istruttoria e per la mancata attivazione del soccorso istruttorio o di interlocuzioni con l’autorità rumena; violazione dell’art. 22-bis del d.lgs. 207/2006 e dei principi sul mutuo riconoscimento, per omessa comparazione concreta dei programmi formativi e mancata previsione di misure compensative; erroneità delle valutazioni sulla necessità di apostille o legalizzazione dei documenti; violazione della buona fede e del favor per il richiedente; violazione del divieto di venire contra factum proprium e disparità di trattamento rispetto ad altri docenti cui sarebbe stato riconosciuto un titolo rumeno per le medesime classi. Ha inoltre richiamato il proprio inserimento con riserva in graduatoria e il successivo contratto di supplenza per la classe A028.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso. Rigetta la censura sulla tardività: la complessità dei rapporti con le autorità rumene e il contenzioso di massa, chiariti dai principi delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20 e 21 del 2022, giustificavano l’applicazione uniforme delle regole da parte dell’Amministrazione anche nei procedimenti già oggetto di ricorso. Respinge congiuntamente le ulteriori censure: l’Amministrazione non aveva ignorato il titolo estero, ma aveva valutato la documentazione e rilevato che l’unica Adeverinta ministeriale rumena attribuiva alla ricorrente il diritto di insegnare storia, non biologia o le altre discipline richieste. I certificati di completamento dei percorsi psicopedagogici, compreso quello relativo alla biologia, non sostituivano l’Adeverinta finale, che li richiamava e validava; non risultava quindi un titolo rumeno abilitante per l’insegnamento della biologia. Per questa specifica difformità era legittimo non avviare ulteriori interlocuzioni con l’autorità rumena. I principi dell’Adunanza Plenaria sul mutuo riconoscimento non erano decisivi, perché riguardavano casi in cui il titolo estero non era stato considerato affatto, mentre qui il titolo era stato esaminato e giudicato non coerente con le classi richieste. Le misure compensative presuppongono una classe di concorso omogenea e possono colmare differenze formative, non supplire alla mancanza di corrispondenza tra l’ambito per cui il diritto d’insegnamento è attestato all’estero e quello richiesto in Italia. Il contratto di supplenza e l’inserimento con riserva in graduatoria dipendevano da una prassi provvisoria in attesa della decisione ministeriale e non provavano il possesso del titolo né incidevano sulla legittimità del diniego. Il TAR respinge quindi tutte le censure e compensa integralmente le spese per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007

    Nella specie si deve considerare che, a seguito delle difficoltà interpretative venutesi a verificare nei rapporti tra le Autorità nazionali scolastiche e quelle rumene per la valutazione dei titoli di abilitazione conseguiti in Romania, il relativo ‘contenzioso di massa’ è stato definito con le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20 e 21 del 2022, le quali hanno enunciato principi di carattere generale, di cui doverosamente l’Amministrazione ha fatto applicazione in tutti i procedimenti e nei confronti di tutti gli interessati, per evidenti ragioni di parità di trattamento.

    Il ritardo nella definizione dell’istanza non rende illegittimo il provvedimento nel caso concreto, considerata la complessità delle questioni interpretative e la necessità di applicare uniformemente i principi successivamente chiariti dall’Adunanza Plenaria.

  • art. 4 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    In altri termini, assume decisivo rilievo il fatto che l’Amministrazione italiana ha doverosamente preso atto della Adeverinta ministeriale rumena, dalla quale risulta che la ricorrente ha acquisito unicamente il diritto di insegnare ‘Storia’ nell’istruzione secondaria, sicché va respinta anche la censura per la quale vi sarebbe dovuta essere un’ulteriore interlocuzione con l’Autorità rumena.

    Nel valutare una qualifica professionale estera, l’Amministrazione può attribuire rilievo dirimente all’attestazione finale dell’autorità competente dello Stato d’origine circa l’ambito disciplinare per il quale è riconosciuto il diritto di insegnamento.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Tali esigenze – affinché vi siano le opportune e proporzionate misure compensative consentite dall’art. 14 della direttiva 2005/36/CE – possono essere oggetto di specifiche discipline normative del singolo Stato, ovvero – in mancanza di regole generali e astratte – possono essere oggetto di valutazioni concrete, che in sede amministrativa (anche in considerazione della prassi) di volta in volta tengano conto di tutte le circostanze emerse in occasione del riscontro alle istanze degli interessati.

    Le misure compensative possono rispondere a esigenze nazionali essenziali e proporzionate, definite da regole generali o valutate concretamente in relazione alle circostanze del singolo procedimento.

Massime di principio

  • Il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce all’amministrazione dello Stato ospitante di verificare il titolo estero e la corrispondenza dell’ambito professionale per il quale esso attribuisce il diritto di esercizio; i principi che ostano all’irrilevanza del titolo estero non impongono di riconoscere una qualifica per discipline diverse da quelle attestate dall’autorità competente dello Stato d’origine.
  • Quando la documentazione finale dell’autorità competente dello Stato d’origine attribuisce il diritto di insegnamento in uno specifico ambito disciplinare, tale attestazione può essere decisiva rispetto a certificati relativi a singoli segmenti formativi che essa richiama e valida, ma che non attestano autonomamente il diritto di insegnare nell’ambito richiesto.
  • Le misure compensative possono colmare differenze formative relative a classi di concorso omogenee, ma non possono sostituire la mancanza di corrispondenza tra l’ambito per cui è attestato il diritto d’insegnamento nello Stato d’origine e quello per cui si chiede il riconoscimento.
  • L’inserimento con riserva in una graduatoria e il conseguente incarico di supplenza, consentiti in via provvisoria nelle more della decisione sull’istanza di riconoscimento, non attestano il possesso del titolo abilitante e non incidono sulla legittimità della successiva valutazione ministeriale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studio
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.