Cassazione Civile, Ordinanza n. 27694/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da una gara pubblica per l'affidamento del servizio di gestione di laboratori e banca tessuti. Le imprese partecipanti presentarono un'offerta congiunta come raggruppamento costituendo, ma poi non costituirono formalmente un RTI e si organizzarono in una società consortile a responsabilità limitata, che stipulò direttamente il contratto con la stazione appaltante e i successivi atti modificativi. Dopo il fallimento di una consorziata e l'esclusione della stessa dalla compagine, l'ente committente risolse il rapporto. Le società attrici chiesero la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, il risarcimento dei danni e l'accertamento dell'illegittimità del recesso/risoluzione disposto dall'ente. I giudici di merito respinsero le domande ritenendo che la società consortile non fosse legittimata attivamente, perché il rapporto sarebbe appartenuto al RTI aggiudicatario, e ritenendo legittima la delibera dell'ente. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione degli artt. 1350 c.c. e 37 d.lgs. 163/2006, sostenendo che il contratto era stato concluso dalla società consortile e che non poteva desumersi dalla delibera di aggiudicazione un mandato alla capogruppo in difetto di forma scritta; si contestava anche l'erronea esclusione dell'applicabilità della disciplina della concessione. Con il secondo motivo si censurava la statuizione sulla domanda di risoluzione, sostenendo che il fallimento della consorziata non produceva gli effetti ritenuti dal giudice di merito e che la delibera dell'ente non poteva essere considerata un valido esercizio del potere risolutorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il contratto pubblico fosse stato stipulato direttamente dalla società consortile, la quale era quindi titolare del rapporto e legittimata ad agire; ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame sulla legittimazione ad agire. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre chiarito che, poiché il rapporto contrattuale intercorreva tra la stazione appaltante e la società consortile, la rilevanza del fallimento di una consorziata e dell'inerzia delle altre imprese doveva essere valutata in concreto nel giudizio di rinvio. In sostanza, la decisione di merito è stata annullata limitatamente al punto della legittimazione e la causa rimessa al giudice territoriale per una nuova valutazione coerente con tale principio.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. 163/2006
comma 8; comma 15; comma 18
La disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari regola la partecipazione alla gara e, nei casi previsti, richiede il mandato alla capogruppo in forma scritta; tuttavia, tale schema non può essere applicato in modo automatico quando il contratto sia stato direttamente stipulato da una società consortile che ha assunto essa stessa la qualità di parte contrattuale.
art. 34 d.lgs. 163/2006
comma 1, lettere d) ed e)
Sono ammessi alle gare i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari, anche in forma di società di capitali o consortile, con applicazione del regime dell'art. 37.
art. 96 d.P.R. 554/1999
Consente alle imprese riunite di costituire, dopo l'aggiudicazione, una società anche consortile che subentri nell'esecuzione dei lavori senza configurare subappalto o cessione del contratto e senza necessità di autorizzazione o approvazione.
art. 97 d.P.R. 554/1999
Prevede la responsabilità sussidiaria e solidale dei singoli consorziati, ponendo la stazione appaltante in posizione di tutela analoga a quella assicurata nel caso di contratto stipulato con ATI/RTI.
art. 11 d.lgs. 163/2006
Richiamato per affermare che il contratto pubblico va stipulato con il soggetto che risulta parte del rapporto contrattuale all'esito della procedura.
art. 1372 c.c.
Il contratto produce effetti vincolanti tra le parti che lo hanno sottoscritto; pertanto, i diritti e gli obblighi sorgono in capo al soggetto che ha effettivamente stipulato il contratto con la stazione appaltante.
art. 1350 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la necessità della forma scritta per il mandato alla capogruppo nell'ipotesi di RTI costituendo.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare l'utilizzo di fatti non dedotti o non provati ai fini della decisione sulla legittimazione.
art. 16 R.D. 2440/1923
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro sulla forma degli atti e dei rapporti rilevanti nelle procedure pubbliche.
art. 23-bis L. 584/1977
Richiamato in ricorso quale ulteriore norma di settore relativa alla disciplina degli appalti pubblici.
art. 156 d.lgs. 163/2006
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'applicabilità della disciplina della concessione e della posizione di concessionario originario della società consortile; la Corte, però, risolve la controversia sul diverso presupposto della titolarità contrattuale della società consortile.
art. 253 d.lgs. 163/2006
Richiamato per la disciplina ratione temporis applicabile all'appalto oggetto di causa.
art. 380 bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale richiamata nella trattazione del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamata per i depositi di memoria delle parti nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando, in una gara pubblica, il contratto sia stato effettivamente stipulato non con un RTI ma con una società consortile costituita dalle imprese partecipanti, la titolarità del rapporto contrattuale e la relativa legittimazione processuale spettano alla società consortile stessa, perché gli effetti del contratto si producono tra i soggetti che lo hanno sottoscritto.
- La disciplina del mandato alla capogruppo propria del RTI non può essere estesa automaticamente a un caso in cui il contratto sia stato concluso direttamente da una società consortile: la qualificazione giuridica del rapporto deve partire dal contenuto effettivo del contratto e dalla concreta struttura negoziale adottata.
- Nelle controversie relative a contratti pubblici, il giudice deve distinguere tra il soggetto che ha partecipato alla gara in forma associata e il soggetto che abbia poi assunto la veste di parte contrattuale; solo quest'ultimo è, di regola, titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
- La verifica degli effetti del fallimento di un componente della compagine e dell'eventuale inerzia degli altri partecipanti va compiuta in concreto solo dopo aver correttamente individuato chi sia parte del rapporto contrattuale e quindi chi sia legittimato a far valere l'inadempimento o a contestare la risoluzione.
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