Cassazione Penale, Sentenza n. 35417/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere per essere ritenuto organizzatore e promotore dell'importazione dalla Colombia verso l'Italia di ingenti quantitativi di cocaina (contestati movimenti di 300 e 4.009 kg, con più consegne nel 2021). Detenuto in Colombia in attesa di estradizione dal 7/9/2022, il difensore propose appello chiedendo la revoca/attenuazione della misura: come fatto nuovo venne dedotto il consenso all'estradizione e la rinuncia agli atti del procedimento colombiano, chiedendo in subordine gli arresti domiciliari in Italia. In cassazione il ricorrente dedusse (i) violazione delle regole sull'appello cautelare per omissione di pronuncia sul fatto nuovo e (ii) carenza/manifesta illogicità della motivazione rispetto al fatto nuovo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati o aspecifici. Ha ritenuto che il Tribunale di Trieste avesse comunque preso in considerazione, anche implicitamente, il fatto nuovo ma lo avesse disatteso in ragione dell'elevato pericolo di recidiva e del ruolo apicale dell'indagato nel narcotraffico ("profilo delinquenziale di assoluto spessore" e inserimento in un "cartello colombiano"). La Corte ha quindi confermato l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello avverso le decisioni cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari; principio applicato per l'impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per inosservanza di norme che regolano il processo o l'appello; invocato dal difensore per contestare presunta omissione di motivazione sul fatto nuovo.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; utilizzato dal ricorrente per censurare la motivazione del tribunale rispetto al fatto nuovo.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020 (e successive proroghe)
Norma straordinaria che ha consentito la trattazione scritta delle impugnazioni in ragione delle disposizioni emergenziali; nel caso la procedura è stata trattata per iscritto ai sensi della disciplina citata.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n.150
Richiamato come prassi applicabile alle impugnazioni con termini prorogati fino al 30 giugno 2023; colloca il procedimento nella disciplina temporanea delle impugnazioni trattate in forma scritta.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; norma applicata dalla Corte.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Principi indicati sulla previsione della somma a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, ma ha comunque disposto il versamento equitativo di Euro 3.000.
Massime di principio
- Su appello cautelare, un fatto nuovo deve essere concreto e idoneo a incidere sulla valutazione del pericolo di fuga o di recidiva: semplici atti formali (es. consenso all'estradizione) possono non essere ritenuti sufficienti se persiste un profilo di pericolosità elevata.
- Il giudice del riesame può escludere implicitamente la rilevanza di un fatto nuovo: non è sempre necessario un'espressa sezione della motivazione se, nel complesso, il provvedimento mostra argomentazioni che lo rendono superfluo.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente alla motivazione impugnata: censure generiche o non confrontate con le argomentazioni del giudice del gravame sono dichiarate inammissibili per aspecificità.
- Per ottenere attenuazione della misura cautelare mediante impegno all'estradizione è opportuno proporre garanzie concrete (es. misure coercitive alternative, documentazione su effettiva esecutività della scelta, impegni esecutivi) e argomentare come tali elementi incidano sul pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio.
- Il rigetto di un ricorso cautelare infondato o aspecifico può comportare condanna alle spese e provvedimento di ammenda; considerare il rischio economico delle impugnazioni prive di fondamento.
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