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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37744/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per la correzione di un presunto errore di fatto nella sentenza n. 11555/24 dell'08/02/2024, con la quale era stato rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (ai sensi dell'art. 671 c.p.p.) unificando i reati per cui il ricorrente era stato condannato: a) associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (sentenza Corte d'appello Bari 9/4/2013, irrev. 13/5/2014); b) ricettazione e detenzione di armi (sentenza Corte d'appello Bari 28/6/2016, irrev. 11/11/2016); c) omicidio e tentato omicidio (sentenza Corte d'assise d'appello Bari 24/5/2021, irrev. 22/11/2022). Il ricorrente sosteneva che gli omicidi fossero reati "mezzo" per consentirgli di entrare e permanere nell'associazione capeggiata da Giacomo Valentino e quindi facessero parte di un unico disegno criminoso già predisposto al momento dell'adesione all'associazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura non riguardasse un errore percettivo (errore di fatto rimesso al rimedio straordinario dell'art. 625-bis), ma una critica alle valutazioni di merito del Giudice dell'esecuzione e della stessa Corte di cassazione relative all'esistenza di un unico disegno criminoso; tale critica configura un errore di giudizio, non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 625-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi o svisti nella lettura degli atti decisivi; non è applicabile per contestazioni attinenti a valutazioni giuridiche o di fatto compiute dal giudice (errore di giudizio).

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'unificazione dei reati per il vincolo della continuazione; la sua applicazione richiede l'accertamento che i vari reati siano espressione di un unico disegno criminoso prevedibile e voluto dall'agente al momento della commissione dei fatti iniziali.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; nel caso di specie la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva (svisti, equivoci nella lettura degli atti): non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o conclusioni probatorie del giudice.
  • Per ottenere l'applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) è necessario dimostrare che i reati contestati siano espressione di un unico disegno criminoso concretamente prevedibile e voluto dall'agente al momento delle condotte iniziali; mere connessioni strumentali teoriche non sono sufficienti.
  • Argomentazioni che ricostruiscono obiettivi o finalità successive dell'imputato (es. che omicidi siano stati commessi per entrare in un sodalizio) devono essere supportate da elementi probatori chiari e specifici; l'assenza di tali elementi (p.es. imprevedibilità delle condotte delle vittime all'epoca dei fatti) indebolisce la tesi della unificazione.
  • Se si contesta una valutazione giudiziaria si deve ricorrere agli strumenti ordinari (impugnazioni, revisioni, nuovi mezzi di prova) e non al rimedio straordinario per errore di fatto.
  • In sede di redazione del ricorso straordinario è utile evidenziare con precisione l'elemento percettivo erroneamente riportato nella motivazione (documento mancante, svista formale, datazione errata) per rientrare nel perimetro di ammissibilità dell'art. 625-bis.

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