Cassazione Penale, Sentenza n. 37744/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per la correzione di un presunto errore di fatto nella sentenza n. 11555/24 dell'08/02/2024, con la quale era stato rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (ai sensi dell'art. 671 c.p.p.) unificando i reati per cui il ricorrente era stato condannato: a) associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (sentenza Corte d'appello Bari 9/4/2013, irrev. 13/5/2014); b) ricettazione e detenzione di armi (sentenza Corte d'appello Bari 28/6/2016, irrev. 11/11/2016); c) omicidio e tentato omicidio (sentenza Corte d'assise d'appello Bari 24/5/2021, irrev. 22/11/2022). Il ricorrente sosteneva che gli omicidi fossero reati "mezzo" per consentirgli di entrare e permanere nell'associazione capeggiata da Giacomo Valentino e quindi facessero parte di un unico disegno criminoso già predisposto al momento dell'adesione all'associazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura non riguardasse un errore percettivo (errore di fatto rimesso al rimedio straordinario dell'art. 625-bis), ma una critica alle valutazioni di merito del Giudice dell'esecuzione e della stessa Corte di cassazione relative all'esistenza di un unico disegno criminoso; tale critica configura un errore di giudizio, non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 625-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi o svisti nella lettura degli atti decisivi; non è applicabile per contestazioni attinenti a valutazioni giuridiche o di fatto compiute dal giudice (errore di giudizio).
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina dell'unificazione dei reati per il vincolo della continuazione; la sua applicazione richiede l'accertamento che i vari reati siano espressione di un unico disegno criminoso prevedibile e voluto dall'agente al momento della commissione dei fatti iniziali.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; nel caso di specie la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva (svisti, equivoci nella lettura degli atti): non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o conclusioni probatorie del giudice.
- Per ottenere l'applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) è necessario dimostrare che i reati contestati siano espressione di un unico disegno criminoso concretamente prevedibile e voluto dall'agente al momento delle condotte iniziali; mere connessioni strumentali teoriche non sono sufficienti.
- Argomentazioni che ricostruiscono obiettivi o finalità successive dell'imputato (es. che omicidi siano stati commessi per entrare in un sodalizio) devono essere supportate da elementi probatori chiari e specifici; l'assenza di tali elementi (p.es. imprevedibilità delle condotte delle vittime all'epoca dei fatti) indebolisce la tesi della unificazione.
- Se si contesta una valutazione giudiziaria si deve ricorrere agli strumenti ordinari (impugnazioni, revisioni, nuovi mezzi di prova) e non al rimedio straordinario per errore di fatto.
- In sede di redazione del ricorso straordinario è utile evidenziare con precisione l'elemento percettivo erroneamente riportato nella motivazione (documento mancante, svista formale, datazione errata) per rientrare nel perimetro di ammissibilità dell'art. 625-bis.
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