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Sentenza

Sentenza n. 8842/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento del Consolato Generale d'Italia a Mosca n. 2024/64276891 del 26.08.2025, notificato ai ricorrenti, recante diniego di visto per residenza elettiva, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ; - di ogni altro atto - anche se non conosciuto - con esso in rapporto di presupposizione, consequenzialità e, comunque, connessione.

Giustizia amministrativa202514387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Non è stata esaminata la legittimità del diniego di visto né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate per giusta causa, in ragione della definizione in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per residenza elettiva adottato dal Consolato Generale d'Italia a Mosca

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento consolare di diniego del visto per residenza elettiva, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché, prima della decisione nel merito, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, anche quando ricorrono i presupposti per una decisione immediata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso; la sentenza applica tale regola processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Impone l'oscuramento delle generalità della parte interessata quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
  • Quando il giudizio è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese se individua una giusta causa connessa alle modalità della definizione processuale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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