Cassazione Civile, Ordinanza n. 23159/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento esecutivo in cui, all’esito di un incidente di accertamento dell’obbligo del terzo, era stata pronunciata un’ordinanza di assegnazione di credito. La società esecutata aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, deducendo che nel provvedimento non erano stati riconosciuti diversi fatti estintivi parziali del credito accertato; il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. Contro tale sentenza la società aveva proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però rinunciato al ricorso, e i controricorrenti hanno depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia, riferita alla stessa sentenza impugnata nonostante un’erronea indicazione del numero della decisione, errore ritenuto superabile grazie all’esatto richiamo del numero di ruolo del fascicolo di merito.
La decisione
La Corte ha rilevato che rinuncia e accettazione soddisfacevano i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, e 391 c.p.c.; ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre osservato che, per effetto della rinuncia accettata, non era necessario integrare il contraddittorio nei confronti della debitrice esecutata rimasta contumace nel merito. Quanto alle spese, ha ritenuto di non dover provvedere, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Infine ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è norma di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
soddisfano, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso, se validamente notificata e accettata dalla controparte, integra il presupposto per l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
a norma dell’art. 391 cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; ... sulle spese, attesi i termini di rinuncia e accettazione, può non emettersi pronuncia, ai sensi del capoverso dell’art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia accettata, la Corte dichiara l’estinzione del processo e può non provvedere sulle spese.
artt. 390 e 391 c.p.c.
rinuncia e accettazione soddisfano, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ.
La combinazione tra rinuncia del ricorrente e accettazione del resistente determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso seguita da accettazione della controparte produce l’estinzione del processo quando gli atti consentono di individuare senza equivoci la decisione impugnata, anche se vi è un errore materiale nell’indicazione del numero della sentenza, purché il richiamo al fascicolo di merito renda certa l’identificazione del provvedimento.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia accettata esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti evocabili nel merito, se l’esito processuale rende superflua ogni ulteriore attività sul ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è misura di stretta interpretazione, non estensibile analogicamente.
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