Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05384/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., i motivi attinenti alla responsabilità fossero inammissibili in quanto coperti da rinuncia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato con sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. in relazione ai delitti di associazione a delinquere e truffa contestati. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la mancanza di motivazione circa gli elementi necessari per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. La Corte di cassazione ha rilevato che l'impugnazione era proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., cioè frutto di accordo tra le parti, con conseguente inammissibilità dei motivi sulla responsabilità perché oggetto di espressa rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello pronunciata ex art. 599-bis, perché frutto di accordo tra le parti, preclude la deduzione in cassazione di motivi sulla responsabilità che risultano oggetto di espressa rinuncia.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'impugnazione inammissibile contro una sentenza ex art. 599-bis deve essere trattata de plano.

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorrente invocava il proscioglimento immediato per evidenza di cause di non punibilità, ma la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è pronunciata all'esito di un accordo ex art. 599-bis c.p.p., i motivi di ricorso che investono la responsabilità penale sono inammissibili perché incompatibili con la rinuncia espressa che caratterizza quel rito.
  • L'inammissibilità del ricorso avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. comporta la trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità determina ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, modulata equitativamente in base ai profili di colpa emergenti dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.