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Sentenza

Sentenza n. 594/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, n. 152/2025 depositata in data 19.03.2025.

Giustizia amministrativa202502918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, giudice del lavoro, n. 152/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 20 marzo 2025, ma il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi domandato l'ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il credito risultava documentato e non era stato adeguatamente contestato dall'Amministrazione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese connesse al titolo, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati secondo il giudicato, la legge e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi centoventi giorni dall'investitura. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il recupero coattivo di somme di denaro.

  • art. 1282 c.c.

    Rileva, insieme alle disposizioni successive del codice civile, per la determinazione degli interessi dovuti sul credito portato dal giudicato.

  • artt. 1283 e ss. c.c.

    Costituiscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi, senza che i conteggi del creditore vincolino l'Amministrazione oltre quanto stabilito dal titolo e dalla legge.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal titolo giudiziale quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sulle somme dovute.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati in materia di spese del giudizio amministrativo e di applicazione delle norme processuali civili compatibili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato un'amministrazione al pagamento di somme di denaro.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non determina costitutivamente un nuovo diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
  • I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l'amministrazione debitrice quanto alla quantificazione del capitale residuo e degli interessi; tali importi devono essere verificati secondo il giudicato e i parametri legali applicabili, inclusi misura e decorrenza degli interessi.
  • Prima di accogliere l'azione di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il compito di determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari al pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in concreto, la somma richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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