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Sentenza

Sentenza n. 2430/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Agrigento che ha negato il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e il rinnovo della licenza per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione degli artt. 1, 39, 42 e 43 T.U.L.P.S., violazione del diritto di difesa, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta e mancanza dei presupposti. Ha sostenuto che il provvedimento si fondasse esclusivamente sulle frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o pregiudizi di polizia, senza contestazioni, condanne, misure di prevenzione o violazioni direttamente riferibili alla propria condotta. Con un secondo motivo ha ribadito che il mero rapporto di frequentazione con soggetti controindicati non sarebbe stato sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità, inaffidabilità o rischio di abuso delle armi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e ha confermato il diniego. Le censure sono state esaminate cumulativamente per la loro connessione. Il giudice ha rilevato che la detenzione e il porto d'armi non costituiscono un diritto assoluto e che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., nella valutazione della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente. In ragione della finalità preventiva e cautelare a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza, il diniego può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale, non direttamente connessi all'uso delle armi e non sfociati in condanne o misure di pubblica sicurezza, purché idonei a evidenziare una non piena affidabilità. Nel caso concreto, il ricorrente non ha contestato di essere stato controllato più volte a bordo della medesima autovettura con soggetti gravati da procedimenti penali e di polizia. Tali frequentazioni sono state ritenute elementi concretamente indicativi del rischio di permeabilità ad ambienti criminali e della possibile disponibilità dell'arma da parte dei soggetti frequentati, sicché la prognosi di inaffidabilità non è stata giudicata irragionevole o sproporzionata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La disposizione concorre a fondare l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità del richiedente titoli di polizia.

  • art. 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Consente di negare o ritirare il titolo abilitativo per armi sulla base della valutazione della buona condotta e della capacità di abuso delle armi, anche in presenza di fatti non penalmente rilevanti ma indicativi di una non piena affidabilità.

  • artt. 1, 39 e 42 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamati dal ricorrente quali disposizioni asseritamente violate, senza che il TAR ravvisasse la dedotta violazione.

Massime di principio

  • Il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto; il rilascio, il rinnovo o il diniego dei relativi titoli sono subordinati a una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza sull'affidabilità del richiedente.
  • Ai fini del diniego o del mancato rinnovo di un'autorizzazione in materia di armi, possono rilevare anche fatti privi di rilievo penale, non direttamente collegati all'uso delle armi e non sfociati in condanne o misure di pubblica sicurezza, quando siano concretamente indicativi di una non specchiata condotta o del rischio di abuso.
  • La frequentazione reiterata e documentata di persone gravate da procedimenti penali o pregiudizi di polizia può costituire, anche senza specifiche contestazioni a carico del richiedente, un elemento idoneo a fondare una prognosi di inaffidabilità, per il rischio di permeabilità ad ambienti criminali o di indebita disponibilità dell'arma da parte dei soggetti frequentati.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di licenza di porto d'armi deve verificare la ragionevolezza, la proporzionalità e la sufficienza istruttoria della valutazione amministrativa, senza sostituire la prognosi dell'autorità di pubblica sicurezza con una propria valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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