Regolamento (UE) 2025/14
Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro armonizzato per la sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali che circolano su strade pubbliche, prevedendo requisiti tecnici, procedure di omologazione e regole di vigilanza del mercato. Mira a superare la frammentazione nazionale e a garantire un livello uniforme di sicurezza nell’Unione, con specifiche esclusioni, un sistema di omologazione UE e un sistema di omologazione individuale UE. Contiene inoltre regole dettagliate sugli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e servizi tecnici, oltre a clausole di salvaguardia, deroga per nuove tecnologie e disposizioni transitorie.
Disciplina l’omologazione UE, l’omologazione individuale UE, l’immissione sul mercato e la vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali destinate a circolare su strade pubbliche, con modifica del regolamento (UE) 2019/1020.
Ambito di applicazione
Si applica alle macchine mobili non stradali semoventi, nuove, rientranti nella direttiva 2006/42/CE, destinate a circolare occasionalmente o regolarmente su strade pubbliche, con o senza conducente, e immesse sul mercato nell’Unione. Riguarda la categoria di veicoli "U" e si estende alle macchine elettriche e ibride, ma non pregiudica i requisiti elettrici del regolamento (UE) 2023/1230. Sono escluse, tra le altre, le macchine con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h o non superiore a 6 km/h, quelle con più di tre posti a sedere, quelle destinate principalmente al trasporto di persone, animali o merci, i veicoli e trattori già coperti dai regolamenti (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013 e (UE) 2018/858, nonché le macchine immesse sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione prima del 29 gennaio 2028. Per alcune categorie particolari il fabbricante può scegliere tra omologazione UE, omologazione individuale UE o normativa nazionale: macchine fino a 70 unità/anno per tipo e per Stato membro, prototipi per prove di sviluppo o sul campo, macchine per cave/porti/aeroporti e veicoli per protezione civile, antincendio e ordine pubblico. Il regolamento si applica dal 29 gennaio 2028, mentre dal 28 gennaio 2025 le autorità possono già rilasciare omologazioni UE per nuovi tipi o nuove macchine, su richiesta del fabbricante, con disciplina transitoria fino al 29 gennaio 2036 per alcune normative nazionali.
Regolamento (UE) 2025/14 sull’omologazione e sulla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche
Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per la sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali nuove destinate a circolare su strade pubbliche, colmando le differenze tra le discipline nazionali e coordinandosi con la normativa UE già esistente sulle macchine, sui veicoli e sulla vigilanza del mercato. La disciplina si fonda su un doppio binario: omologazione UE del tipo e omologazione individuale UE della singola macchina, accompagnati da requisiti tecnici, obblighi degli operatori economici, vigilanza del mercato e clausole di salvaguardia.
Finalità e contesto normativo
Il legislatore europeo richiama, nei considerando, l’esigenza di affrontare i rischi connessi alla circolazione stradale di macchine progettate per eseguire lavori e non per il trasporto di persone, animali o merci. L’obiettivo è garantire un livello uniforme di sicurezza nell’intero mercato interno, riducendo gli oneri per gli operatori economici e consentendo l’uso di componenti e entità tecniche già omologate in altri settori, in particolare ai sensi dei regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) 2018/858.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle macchine mobili non stradali semoventi, rientranti nella direttiva 2006/42/CE, destinate a circolare, occasionalmente o regolarmente, sulle strade pubbliche con o senza conducente. Sono espressamente escluse le macchine troppo lente o troppo veloci, quelle con più di tre posti a sedere, le macchine destinate principalmente al trasporto di persone, animali o merci e i veicoli già coperti da altri atti dell’Unione. Restano fuori anche le macchine già immesse sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione prima del 29 gennaio 2028.
Per alcune categorie il fabbricante può scegliere il regime applicabile: macchine di piccola serie, prototipi per prove di sviluppo o sul campo, mezzi destinati a cave/porti/aeroporti e veicoli di protezione civile, antincendio e ordine pubblico. In tali casi, in presenza di un regime nazionale, il fabbricante può anche optare per il quadro del regolamento per beneficiare della libera circolazione.
Struttura del sistema di omologazione
Il regolamento disciplina tre nuclei principali:
- l’omologazione UE del tipo di macchina;
- l’omologazione individuale UE della singola macchina;
- l’immissione sul mercato e la circolazione solo di macchine conformi.
L’omologazione UE è rilasciata da un’autorità di omologazione di uno Stato membro a seguito di una domanda unica per ciascun tipo. L’autorità verifica sia la conformità del tipo ai requisiti tecnici, sia la conformità delle modalità di produzione. L’omologazione individuale UE riguarda invece la macchina singola e può essere richiesta anche dal proprietario o dall’importatore.
Requisiti tecnici
Il regolamento impone che la macchina sia progettata, costruita e assemblata per ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti, per le altre persone e per le infrastrutture stradali. La Commissione è ampiamente delegata a precisare, con atti delegati, gli elementi tecnici rilevanti: struttura del veicolo, velocità massima, limitatori, frenatura, sterzo, visibilità, illuminazione, vetrature, dispositivi di visione indiretta, massa, dimensioni, energia, pneumatici o cingoli, dispositivi di accoppiamento, posti a sedere, sistemi di ritenuta, comandi e manualistica per l’uso stradale.
Il regolamento contempla anche l’uso di componenti e entità tecniche indipendenti già omologati in altri settori UE, se correttamente installati e compatibili con i requisiti applicabili. Inoltre, sono previste prove fisiche, prove svolte o supervisionate da servizi tecnici e, in presenza delle condizioni stabilite, anche prove virtuali.
Obblighi degli operatori economici
I fabbricanti devono garantire che la macchina immessa sul mercato appartenga a un tipo omologato o abbia ottenuto omologazione individuale, che sia correttamente marcata e accompagnata dal certificato di conformità, che la documentazione per l’utilizzatore sia conforme e che la produzione di serie resti coerente con il tipo omologato. Devono inoltre conservare il fascicolo di omologazione e i certificati per 10 anni, nonché adottare misure correttive, ritiri o richiami in caso di non conformità o rischio grave.
Gli importatori e i distributori sono sottoposti a obblighi analoghi di verifica, tracciabilità, conservazione documentale, informazione alle autorità e collaborazione nelle azioni correttive. Se commercializzano il prodotto a proprio nome o vi apportano modifiche tali da comprometterne la conformità, vengono considerati fabbricanti ai fini del regolamento.
Vigilanza del mercato e clausole di salvaguardia
Il regolamento richiama espressamente il sistema di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, che si applica alle macchine mobili non stradali disciplinate dal nuovo testo. Gli Stati membri devono organizzare controlli efficaci e possono limitare o vietare la circolazione o l’immatricolazione di macchine omologate quando, per dimensioni, massa, carico per asse o pressione sul suolo, esse comportino rischi per la sicurezza stradale o per le infrastrutture, oppure quando il sistema di guida automatizzato o remoto giustifichi restrizioni nazionali.
Se un’autorità nazionale accerta un rischio grave o una non conformità, chiede all’operatore economico misure correttive e, se necessario, adotta misure provvisorie di divieto, limitazione, ritiro o richiamo. Le misure vengono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri, con possibile coordinamento a livello UE tramite atti di esecuzione. È inoltre previsto il caso di omologazione UE non conforme rilasciata da un altro Stato membro, per il quale è disciplinato il rifiuto di riconoscimento e il possibile ritiro dell’omologazione.
Deroghe per nuove tecnologie e omologazione provvisoria
Per tecnologie o soluzioni costruttive incompatibili con i requisiti tecnici vigenti è prevista una procedura di deroga. Il fabbricante deve motivare l’incompatibilità e dimostrare un livello di protezione equivalente. L’omologazione con deroga richiede autorizzazione della Commissione, che decide con atto di esecuzione e può imporre restrizioni o durata. In attesa dell’autorizzazione, l’autorità nazionale può rilasciare un’omologazione provvisoria, valida solo nel proprio Stato membro e in quelli che la accettano espressamente.
Certificato di conformità, targhetta e marcatura
Ogni macchina fabbricata conformemente al tipo omologato deve essere accompagnata da certificato di conformità gratuito, cartaceo o elettronico. L’acquirente può chiedere gratuitamente una copia cartacea e il proprietario può ottenere un duplicato entro 10 anni. La Commissione definisce modelli, elementi di sicurezza, firme e modalità di scambio dei certificati in formato elettronico. Il fabbricante deve inoltre apporre una targhetta regolamentare con marcatura secondo il modello europeo che verrà adottato con atto di esecuzione.
Servizi tecnici
La disciplina dei servizi tecnici è molto dettagliata: essi devono essere indipendenti, imparziali, competenti, assicurati e dotati di personale qualificato, procedure trasparenti e mezzi idonei. Sono previste categorie di attività distinte, la possibilità di usare servizi tecnici interni accreditati per talune prove e l’obbligo di notifica alla Commissione. Le autorità di omologazione devono monitorare i servizi tecnici e, in caso di non conformità, limitare, sospendere o ritirare la designazione. La Commissione può intervenire in caso di contestazione della competenza o del mantenimento dei requisiti.
Cooperazione amministrativa e forum
Il regolamento affida un ruolo centrale al forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione, già istituito in ambito veicoli, che viene utilizzato anche per questo settore. Il forum tratta l’interpretazione uniforme delle prescrizioni, i risultati delle attività di omologazione e vigilanza, le questioni relative ai servizi tecnici, le violazioni, le misure correttive e il coordinamento della vigilanza del mercato. Alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 non si applicano e i riferimenti all’ADCO si intendono fatti al forum.
Sanzioni, riesame e transitorio
Gli Stati membri devono introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comunicandole alla Commissione entro il 28 gennaio 2028. Il regolamento elenca, in via esemplificativa, le principali violazioni sanzionabili, tra cui dichiarazioni mendaci, falsificazione di prove e documenti, commercializzazione senza omologazione e violazioni imputabili ai servizi tecnici.
È previsto un riesame della Commissione entro il 29 gennaio 2033, sulla base delle relazioni degli Stati membri da presentare entro il 29 gennaio 2032. Quanto all’applicazione, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 29 gennaio 2028. Sono previste misure transitorie molto rilevanti: dal 28 gennaio 2025 le autorità nazionali possono già rilasciare omologazioni UE per nuovi tipi e omologazioni individuali UE per nuove macchine; inoltre, fino al 29 gennaio 2036 gli Stati membri possono continuare ad applicare normative nazionali per le macchine immesse sul mercato tra il 29 gennaio 2028 e il 29 gennaio 2036, consentendo al fabbricante di scegliere tra regime UE e nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Stabilisce requisiti tecnici, prescrizioni amministrative e procedure per l’omologazione UE, l’omologazione individuale UE e l’immissione sul mercato delle macchine mobili non stradali nuove destinate alla circolazione su strade pubbliche, nonché norme e procedure per la vigilanza del mercato (art. 1).
Ambito di applicazione ed esclusioni
Si applica alle macchine mobili non stradali "veicoli di categoria U" destinate a circolare su strade pubbliche. Esclude macchine troppo veloci o troppo lente (oltre 40 km/h o non più di 6 km/h), macchine con più di tre posti a sedere, macchine destinate principalmente al trasporto di persone/animali/merci, veicoli già disciplinati da altri regolamenti UE e macchine già immesse sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione prima del 29 gennaio 2028 (art. 2).
Regimi flessibili e scelta del fabbricante
Per alcune macchine di piccola serie, prototipi, macchine per cave/porti/aeroporti e veicoli per protezione civile, antincendio e ordine pubblico, il fabbricante può scegliere tra omologazione UE, omologazione individuale UE o normativa nazionale; sono previste regole specifiche per piccoli volumi fino a 70 unità annue per tipo e per Stato membro (art. 2, par. 3).
Definizioni e categoria U
Definisce i concetti centrali: macchina mobile non stradale, nuova macchina, sistema, sistema di guida completamente automatizzato, componente, entità tecnica indipendente, omologazione UE, omologazione individuale UE, autorità di omologazione, autorità di vigilanza del mercato, fabbricante, importatore, distributore, immissione sul mercato, entrata in circolazione, immatricolazione, certificati, tipo/variante/versione, rischio grave, richiamo, prova virtuale e posto a sedere (artt. 3-4).
Obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono istituire o designare le autorità competenti, garantire loro risorse adeguate, notificare i dati alla Commissione e consentire la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione, l’entrata in circolazione e la circolazione solo di macchine conformi. Possono limitare o vietare la circolazione o l’immatricolazione in casi di dimensioni, massa, carico per asse, pressione sul terreno eccessivi o di guida completamente automatizzata/comandata a distanza; la Commissione stabilisce, con atti delegati e di esecuzione, la metodologia e i valori soglia (art. 5).
Obblighi di fabbricanti, importatori e distributori
I fabbricanti garantiscono conformità al tipo omologato o all’omologazione individuale, appongono targhetta e marcatura, forniscono certificato di conformità e istruzioni, mantengono la conformità della produzione e gestiscono non conformità, rischi gravi e reclami. Importatori e distributori hanno obblighi analoghi di controllo, tracciabilità, conservazione documentale, collaborazione con le autorità e gestione di non conformità e richiami; in alcuni casi assumono gli obblighi del fabbricante se commercializzano il prodotto a proprio nome o lo modificano in modo da comprometterne la conformità (artt. 7-15).
Requisiti tecnici per la circolazione su strada
Le macchine devono essere progettate e costruite per ridurre al minimo rischi per occupanti, terzi e infrastrutture. La Commissione può dettagliare, con atti delegati, prescrizioni su struttura, velocità, frenatura, sterzo, visibilità, illuminazione, dimensioni, masse, energia, pneumatici/cingoli, dispositivi di accoppiamento, posti a sedere, comandi e altri aspetti tecnici, includendo procedure di prova, metodi e valori limite (art. 16).
Procedura di omologazione UE
Il fabbricante o il suo rappresentante presenta domanda e fascicolo informativo a una sola autorità di omologazione per ciascun tipo. L’autorità verifica conformità del tipo e delle modalità di produzione, può rifiutare l’omologazione se il tipo conforme presenta comunque un rischio grave, rilascia il certificato di omologazione UE con allegati e fascicolo, e notifica le altre autorità tramite sistema elettronico sicuro (artt. 18-23).
Modifiche, validità e cessazione dell’omologazione UE
Le modifiche del fascicolo di omologazione sono qualificate come revisione o estensione a seconda della necessità di nuove prove/ispezioni o dell’introduzione di nuove prescrizioni; il certificato va aggiornato e notificato. Le omologazioni hanno validità illimitata, ma cessano in caso di cessazione volontaria della produzione, impossibilità di aggiornamento per nuove prescrizioni, scadenza per restrizioni o ritiro; sono previste comunicazioni obbligatorie tra autorità in caso di cessazione o prossima cessazione (artt. 24-27).
Certificato di conformità e targhetta regolamentare
Ogni macchina conforme al tipo omologato deve essere accompagnata da certificato di conformità gratuito, in formato cartaceo o elettronico; l’acquirente può chiedere una copia cartacea gratuita. Il fabbricante può rilasciare duplicato per 10 anni dietro corrispettivo non superiore al costo. La Commissione definisce modelli e requisiti di sicurezza per il certificato e per la targhetta/ marcatura regolamentare, il cui primo atto di esecuzione deve essere adottato entro il 29 luglio 2027 (artt. 28-29).
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
Per tecnologie o concezioni incompatibili con i requisiti tecnici è possibile chiedere una deroga. L’omologazione con deroga richiede autorizzazione della Commissione, che decide con atto di esecuzione; può essere rilasciata un’omologazione provvisoria valida solo nello Stato membro interessato e negli Stati membri che la accettano. In caso di rifiuto della Commissione, la deroga provvisoria cessa dopo sei mesi dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione, con disciplina transitoria per le macchine già fabbricate (artt. 30-31).
Omologazione individuale UE
Gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale UE per singole macchine conformi; la domanda può essere presentata dal proprietario, fabbricante, rappresentante o importatore. La Commissione definirà modello e numerazione del certificato; gli atti delegati possono prevedere procedure di prova semplificate e non distruttive, anche con valutazioni fisiche, virtuali e meccaniche (art. 32).
Clausole di salvaguardia e misure correttive
Le autorità di vigilanza del mercato valutano le macchine sospette di rischio grave o non conformità, chiedono misure correttive agli operatori economici e, se necessario, adottano misure restrittive provvisorie, incluse limitazioni o divieti di messa a disposizione, immatricolazione o circolazione, richiamo o ritiro. Le misure sono comunicate a Commissione e altri Stati membri, possono essere coordinate a livello UE con atti di esecuzione e, se giustificate, devono essere rese disponibili gratuitamente ai proprietari; sono previsti rimborso e recupero costi per riparazioni già sostenute (artt. 33-35).
Omologazione UE non conforme
Se un’autorità ritiene non conforme un’omologazione UE rilasciata da un altro Stato membro, può rifiutarne il riconoscimento e segnalarlo alla Commissione e alle altre autorità; la Commissione decide con atto di esecuzione se il rifiuto è giustificato. Le procedure di salvaguardia si applicano anche alle macchine già immesse sul mercato (art. 36).
Informazioni agli utilizzatori
Il fabbricante non può fornire informazioni tecniche difformi dai dati omologati e deve mettere a disposizione degli utilizzatori tutte le informazioni e istruzioni necessarie sulle condizioni o restrizioni di uso, in aggiunta al manuale dell’operatore specifico per l’uso su strada. Il manuale deve essere disponibile nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e in formato cartaceo o elettronico facilmente accessibile (art. 37).
Servizi tecnici: requisiti, designazione e controllo
Sono disciplinati requisiti di indipendenza, competenza, imparzialità, segreto professionale, assicurazione, subappalto e affiliate dei servizi tecnici. I servizi si distinguono in categorie A, B, C e D; può essere designata anche l’autorità di omologazione e, per la categoria A, un servizio tecnico interno accreditato del fabbricante. Sono previsti valutazione della competenza, notifica alla Commissione, pubblicazione degli elenchi, monitoraggio, limitazione/sospensione/ritiro della designazione e poteri della Commissione in caso di dubbi sulla competenza (artt. 38-48).
Atti delegati, atti di esecuzione e comitologia
La Commissione adotta atti di esecuzione con il supporto del Comitato tecnico per i veicoli agricoli (TC-AV) e atti delegati su metodologia dei valori soglia, requisiti tecnici dettagliati, prove virtuali, conformità della produzione e norme sui servizi tecnici. La delega è conferita per cinque anni dal 28 gennaio 2025, con possibile proroga tacita, revoca e obiezione da parte di Parlamento e Consiglio; gli atti delegati devono essere adottati entro il 29 gennaio 2027 (artt. 49-50).
Modifica del regolamento (UE) 2019/1020
Il regolamento inserisce il proprio riferimento nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, chiarendo l’applicazione delle regole generali di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti alle macchine mobili non stradali disciplinate dal nuovo testo (art. 51).
Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione
Il forum istituito dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 svolge anche funzioni di coordinamento per questo regolamento: interpretazione uniforme, risultati di omologazione e vigilanza, valutazione dei servizi tecnici, violazioni, misure correttive e pianificazione delle attività di vigilanza. Alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 non si applicano, mentre i riferimenti all’ADCO si intendono fatti al forum (art. 52).
Sanzioni e riesame
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, notificandole alla Commissione entro il 28 gennaio 2028. Il regolamento elenca esempi di violazioni sanzionabili, tra cui dichiarazioni mendaci, falsificazione di prove, mancata comunicazione di dati, rifiuto di accesso alle informazioni, commercializzazione senza omologazione, falsificazione di documenti o marcature, inadempimenti degli operatori e non conformità dei servizi tecnici. La Commissione presenta una relazione di riesame entro il 29 gennaio 2033, sulla base anche delle relazioni degli Stati membri da trasmettere entro il 29 gennaio 2032 (artt. 53-54).
Disposizioni transitorie e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 29 gennaio 2028. Dal 28 gennaio 2025 le autorità nazionali possono già rilasciare omologazioni UE per nuovi tipi e omologazioni individuali UE per nuove macchine; una volta rilasciata una prima omologazione conforme, non possono rifiutare altre omologazioni equivalenti richieste per macchine conformi. Fino al 29 gennaio 2036, gli Stati membri possono continuare ad applicare normative nazionali per macchine immesse sul mercato tra il 29 gennaio 2028 e il 29 gennaio 2036, con facoltà del fabbricante di scegliere il regime UE o nazionale (artt. 55-56).
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