Sentenza n. 1266/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti/atti adottati a seguito delle istanze di accesso documentale meglio infra descritte (e relativi allegati), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale: 1) nota/riscontro del Comune di Melendugno del 3.2.2026 (oggetto: “Riscontro alla richiesta di accesso agli atti – Proc. -OMISSIS- Sig.ra -OMISSIS- / Sig. -OMISSIS-”); 2) nota/riscontro del Comune (trasmessa via PEC il 09.02.2026; atto privo di data in calce) avente ad oggetto “Riscontro Domanda di copia dei documenti relativi al proc. -OMISSIS- – --OMISSIS-/--OMISSIS-.”; 3) provvedimento di diniego comunicato con PEC del 27.02.2026, recante “Provvedimento di diniego all’istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. Legge 241/90 – Pratica prot. n. -OMISSIS-”, fondato sull’opposizione della parte controinteressata formalizzata il 26.2.2026 (prot. n. -OMISSIS-) e sull’asserita genericità delle esigenze difensive/difetto di nesso di stretta indispensabilità (richiamo Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2021) tra documentazione richiesta e lo specifico diritto che si intende tutelare in sede giudiziaria; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’ostensione della documentazione richiesta, ai sensi degli artt. 22 ss. e 24, comma 7, legge 241/1990; e per la condanna del Comune di Melendugno a consentire l’accesso, anche mediante rilascio di copie, eventualmente con oscuramento selettivo dei soli dati non pertinenti alle esigenze difensive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi comunali, culminati nel provvedimento comunicato il 27 febbraio 2026, relativi all'accesso alla corrispondenza e ai documenti inviati da un controinteressato ai Servizi Sociali comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i riscontri comunali del 3 e 9 febbraio 2026 e il diniego comunicato il 27 febbraio 2026, chiedendo l'ostensione di tutte le comunicazioni, segnalazioni, relazioni e allegati trasmessi dal controinteressato ai Servizi Sociali. La richiesta era motivata dall'esigenza di difendersi in procedimenti civili, penali e minorili riguardanti la responsabilità genitoriale, l'affidamento dei figli e una contestazione per maltrattamenti in famiglia. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 22, 24, comma 7, e 25 della l. 241/1990, del d.P.R. 184/2006, dell'art. 116 c.p.a. e dell'art. 97 Cost., sostenendo che l'oggetto fosse circoscritto ai documenti provenienti dal controinteressato e non alle relazioni valutative dei Servizi Sociali; ha contestato l'estensione dell'anonimato del segnalante e invocato l'ostensione con oscuramenti selettivi, affermando che né il GDPR né il segreto professionale giustificassero un diniego generalizzato. Ha inoltre richiamato il fatto che, in udienza civile, il controinteressato non si era opposto all'estrazione della corrispondenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990 escluda l'accesso per i documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge e che l'art. 1 l. 119/2001 imponga agli assistenti sociali il segreto professionale su quanto conosciuto per ragione dell'attività professionale. Il limite comprende anche le segnalazioni spontanee di terzi acquisite dai Servizi Sociali per attivare le loro funzioni: tali documenti sono detenuti in ragione dell'attività istituzionale, non occasionalmente. Ha inoltre rilevato che la richiesta, estesa a «tutte» le comunicazioni e ai relativi allegati, era indeterminata e sostanzialmente esplorativa. Il mancato dissenso del controinteressato nel giudizio civile non supera i limiti propri dell'accesso amministrativo, restando impregiudicati i poteri istruttori dei giudici civili e penali secondo le rispettive regole processuali. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla per le spese, dato che il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La richiesta di accesso presentata dalla ricorrente è molto ampia (“tutte le e-mail, comunicazioni documenti …”), al punto dal risultare indeterminata e sostanzialmente esplorativa.
L'esercizio del diritto di accesso richiede una richiesta sufficientemente determinata; una domanda estesa indistintamente a tutte le comunicazioni e ai relativi allegati può essere qualificata come esplorativa.
art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990
Ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 24 della L. n. 241 del 1990, infatti, il diritto di accesso è escluso, tra gli altri, nei casi, - in cui senz'altro rientra quello in specie, in quanto segreto professionale - di segreti e di divieti di divulgazione espressamente previsti dalla legge.
Il diritto di accesso è precluso quando sui documenti grava un segreto professionale o altro divieto di divulgazione espressamente stabilito dalla legge.
art. 1 l. 119/2001
Si tratta, in definitiva, di documenti che i servizi sociali conoscono e detengono, non già in via occasionale, bensì a causa e in ragione della propria attività, ciò che di per sé vale a ricondurli entro il perimetro del divieto di divulgazione derivante dal segreto professionale previsto ex lege.
Il segreto professionale degli assistenti sociali può riguardare anche documenti provenienti da terzi, quando siano acquisiti e detenuti dai Servizi Sociali in ragione della loro attività istituzionale.
Massime di principio
- Il segreto professionale previsto dalla legge per gli assistenti sociali può precludere l'accesso non soltanto alle relazioni da loro redatte, ma anche alle segnalazioni e comunicazioni spontaneamente trasmesse da terzi, se i Servizi Sociali le hanno acquisite e le detengono in ragione della propria attività.
- La finalità difensiva dell'accesso e l'opposizione o il consenso del controinteressato non eliminano i limiti legali di divulgazione: l'accessibilità dei documenti amministrativi resta disciplinata autonomamente dalla legge 241/1990, mentre l'acquisizione probatoria da parte dei giudici civili o penali segue le rispettive regole processuali.
- Una richiesta di accesso formulata in termini indifferenziati, riferita a tutte le comunicazioni e ai relativi allegati senza una delimitazione sufficiente, può essere considerata indeterminata e sostanzialmente esplorativa.
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