Cassazione Penale, Sentenza n. 36387/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d'appello di Torino (11/07/2007) e del diniego della declaratoria di estinzione per prescrizione nonché del mancato riconoscimento dell'indulto. Due motivi: (1) violazione degli artt. 163 e 168 c.p.: si deduceva che alla data di irrevocabilità della successiva condanna erano già decorsi i termini di cui all'art. 172 c.p. per l'estinzione della pena, per cui la revoca del beneficio non poteva essere decisa; si contestava l'uso della recidiva subvalente nel calcolo della prescrizione alla luce di Cass. Sez. U. n. 20808/2018; (2) violazione dell'art. 1, L. 31/07/2006, n. 241 (indulto): si contestava che l'art. 73 DPR 309/1990 fosse considerato di per sé ostativo all'indulto, mentre l'ostatività opera solo se il delitto è aggravato dalle circostanze di cui all'art. 80 DPR 309/1990.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato sul primo motivo: la Corte ha ritenuto che la semplice qualità di recidivo (art. 99 c.p.) impedisca l'estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p., anche quando la recidiva sia risultata subvalente nel giudizio di comparazione delle circostanze. È stato invece accolto il secondo motivo: la Corte ha stabilito che l'inapplicabilità dell'indulto ai reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990 opera solo quando il reato sia aggravato dalle circostanze previste dall'art. 80, comma 1, lett. a) e comma 2; tale aggravazione non sussisteva nel caso concreto. L'ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente alla parte che ha negato l'indulto e rinviata al Tribunale di Alessandria per un nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul traffico illecito di stupefacenti; la Corte chiarisce che il solo riferimento all'art. 73 non è di per sé ostativo all'indulto: l'ostatività opera solo se ricorre l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990
art. 80 d.P.R. 309/1990 (comma 1 lett. a) e comma 2)
Le circostanze aggravanti indicate rendono il reato di droga ostativo all'indulto; in assenza di tali aggravanti l'indulto può essere valutato
art. 163 cod. pen.
Disciplina del cumulo materiale delle pene; rilevante per stabilire se le pene cumulative superino i limiti che giustificano la revoca della sospensione condizionale
art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.
Causa di revoca della sospensione condizionale della pena quando le pene da scontare cumulativamente superano determinati limiti; è stata applicata dal Tribunale per revocare il beneficio
art. 172, cod. pen. (ultimo comma)
Regola l'estinzione della pena per prescrizione; la Corte sottolinea che l'esclusione dell'estinzione consegue alla mera ricorrenza della recidiva secondo il disposto dell'ultimo comma
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto che la qualità di recidivo osti all'estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 172, indipendentemente dalla subvalenza della recidiva nel giudizio di comparazione
L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1 (indulto)
La norma sull'indulto contiene limitazioni alla concessione del beneficio; la Corte interpreta che il divieto riguarda solo i delitti di stupefacenti aggravati come da art. 80 DPR 309/1990 e non l'art. 73 in generale
Massime di principio
- La qualità di recidivo (art. 99 c.p.) impedisce l'estinzione per prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p., anche se la recidiva risulti subvalente nel giudizio di comparazione delle circostanze.
- La revoca della sospensione condizionale può essere disposta quando le pene cumulative eccedono i limiti previsti (art. 163 c.p. e art. 168 c.p.). In contestazioni simili è centrale dimostrare che, al momento dell'irrevocabilità della sentenza che ha accertato il nuovo reato, siano già maturati i termini per l'estinzione della pena e che non sussista la qualità di recidivo.
- L'indulto non è automaticamente escluso per i reati previsti dall'art. 73 DPR 309/1990: l'ostatività opera solo se il reato è aggravato dalle specifiche circostanze dell'art. 80 DPR 309/1990. Pertanto, in presenza di una negazione dell'indulto, va verificato se le aggravanti previste sussistono realmente.
- Nel formulare ricorso contro la revoca della sospensione o contro il diniego dell'indulto è utile proporre contestazioni distinte: sul piano della prescrizione (prove temporali e computo dei termini) e su quello della qualificazione dell'illecito rispetto alle aggravanti ostative all'indulto.
- La giurisprudenza di legittimità può distinguere tra il ruolo della recidiva nel diniego delle attenuanti e la sua incidenza sulla prescrizione: è necessario richiamare la corretta interpretazione dell'art. 172 c.p. e degli orientamenti consolidati per evitare interpretazioni erronee basate su altri precedenti non pertinenti.
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