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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07186/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del Magistrato di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro il rigetto di una richiesta di permesso premio, perché il reclamo era stato inviato tramite PEC a un indirizzo non "dedicato" indicato per il deposito degli atti presso la Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza di Bari. Il ricorrente eccepiva che il decreto non indicava quale indirizzo dovesse essere utilizzato, che per "Sezione di sorveglianza" va intesa l'intera articolazione del Tribunale (richiamando artt. 30 bis e 30 ter Ord. pen.) e che l'impugnazione era comunque pervenuta entro il termine di proposizione al giudice competente (con notificazione del provvedimento il 28/7/2025 e deposito PEC ricevuto il 12/9/2025). La questione coinvolgeva l'applicazione dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 (e relativi decreti direttoriali) che dispone l'inammissibilità delle impugnazioni trasmesse a PEC diversa da quella prescritta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando una precedente ordinanza della Prima Sezione che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 87-bis commi 7 lett. c) e 8 d.lgs. n.150/2022 e le Sezioni Unite (nel successivo procedimento) hanno affrontato la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione inviata a PEC non compresa nell'elenco direttoriale ma comunque riferibile all'ufficio competente. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la decisione sul reclamo spettava al Tribunale di Sorveglianza (e non al Magistrato che aveva emanato il provvedimento) e che il reclamo era stato depositato con invio PEC alla Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Bari il 12/9/2025 entro il termine utile. Perciò ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per la decisione sul reclamo.

Norme richiamate

  • art. 87-bis, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (come modificato dal d.lgs. 15 ottobre 2022, n. 150)

    "nei casi previsti dal comma 7 il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato"

    La norma introduce un regime di inammissibilità per impugnazioni trasmesse a PEC diversa da quella prescritta; la Corte però ne segnala i profili di criticità costituzionale quando il formalismo impedisca l'accesso effettivo al giudice e può quindi essere interpretata in modo non assoluto se l'atto perviene al cancelleria competente entro il termine.

  • art. 30 bis e art. 30 ter Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Regolano la comunicazione e i termini per i reclami contro provvedimenti sui permessi premio; la Corte rileva che la competenza a decidere il reclamo può spettare al Tribunale di Sorveglianza (sezione di sorveglianza) e che, per effetto di intervenute pronunce costituzionali, il termine di proposizione è stato chiarito (15 giorni).

  • decreto direttoriale D.G.S.I.A. (d.n. 29 dicembre 2023, n. 217)

    Individua l'elenco degli indirizzi PEC cui inviare reclami/impugnazioni; il Magistrato aveva richiamato tale decreto per dichiarare inammissibile l'atto inviato a PEC diversa, ma la Corte ne limita l'effetto assoluto quando l'atto è comunque pervenuto alla cancelleria competente entro il termine.

  • art. 3 e art. 24 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale poiché la disciplina formale delle impugnazioni non può violare i principi di uguaglianza e il diritto di difesa/accesso al giudice; tali principi limitano l'applicazione rigida dei formalismi procedurali.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.; artt. 178, 179, 591, 568 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per censurare l'ordinanza di inammissibilità e la sua motivazione; la Corte ha accolto le censure rilevando errori nella valutazione della ricezione e della competenza a decidere il reclamo.

  • Ordinanza Prima Sezione Corte di Cassazione n. 30071/2025 (1 settembre 2025)

    Ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis commi 7 lett. c) e 8 d.lgs. n.150/2022 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., evidenziando la possibile lesione del diritto di accesso al giudice derivante dal rigido formalismo.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione (ud. 11 dicembre 2025)

    Hanno affrontato la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa a PEC non compresa nell'elenco direttoriale ma riferibile all'ufficio competente; la soluzione è stata restrittiva (negativa), pur tuttavia riconoscendo un margine operativo nei casi in cui l'atto sia stato altresì inoltrato alla PEC ufficiale e/o sia pervenuto alla cancelleria competente nei termini, con i relativi rischi a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 78/2025 (3 giugno 2025)

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 30 bis nella parte che riduceva a 24 ore il termine per proporre reclamo, ripristinando la correttezza del termine ordinario (15 giorni) per alcune ipotesi; ciò ha inciso sulla valutazione del termine di proponibilità del reclamo nel caso concreto.

Massime di principio

  • Inviare il reclamo/impugnazione alla PEC indicata nel provvedimento o nell'elenco direttoriale è la regola: evitare il rischio di inammissibilità.
  • Se l'atto perviene comunque alla cancelleria competente entro il termine di proposizione e si può dimostrare la ricezione (e.g. ricevute PEC), il giudice può ritenere l'impugnazione ammissibile, tenendo conto del diritto di accesso al giudice e dei principi costituzionali.
  • In presenza di dubbi sull'indirizzo PEC corretto, è prudente inviare l'atto sia all'indirizzo "ufficiale" sia a quello della cancelleria riferibile all'ufficio competente, conservando le ricevute telematiche.
  • Quando la competenza a decidere il reclamo spettava a un diverso organo (es. Tribunale di Sorveglianza e non il singolo Magistrato), l'atto va indirizzato all'ufficio competente e non necessariamente al magistrato che ha emesso il provvedimento.
  • Il rigido formalismo introdotto da norme amministrative o direttive non può, alla luce dei principi di uguaglianza e di diritto di difesa, precludere in modo sostanziale l'accesso al giudice; le censure costituzionali e le decisioni di legittimità possono offrire rimedio.
  • Documentare tempi e modalità di invio (ricevute PEC e data di notifica del provvedimento impugnato) è essenziale per far valere la tempestività dell'impugnazione in caso di contestazione formale.

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