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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12109/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da un sinistro stradale del 29 novembre 1992: il ricorrente, all’epoca carabiniere in servizio, era trasportato su un’autovettura del Ministero della Difesa. Il veicolo sbandò per il repentino attraversamento di un bovino e urtò un muro sul lato destro della carreggiata; il trasportato riportò, tra l’altro, la rottura della clavicola sinistra e un trauma facciale destro e, per l’invalidità permanente, non fu confermato nell’incarico nell’Arma. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato al risarcimento la compagnia assicuratrice e il Ministero, quale responsabile civile. Accogliendo parzialmente l’appello della compagnia, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 254/2018 depositata il 18 aprile 2018, aveva attribuito al danneggiato un concorso colposo del 40% ex art. 1227 c.c., ritenendo presuntivamente che non indossasse la cintura di sicurezza e non risultando allegata una situazione di emergenza che lo esentasse dall’obbligo. Con cinque motivi il ricorrente ha contestato: la violazione degli artt. 1227, 2056, 2054 e 2697 c.c., sostenendo che la dinamica e il referto ospedaliero non provassero né consentissero di presumere il mancato uso della cintura; l’omessa o apparente motivazione sul concorso di colpa; la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti e per avere il giudice fatto ricorso a una mera ipotesi; infine, la liquidazione complessiva delle spese di lite senza specificare le voci non riconosciute, denunciata sotto il profilo dell’art. 91 c.p.c. e della normativa tariffaria, oltre che dell’omessa motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul concorso colposo investissero la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, non sindacabili in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia esposto in modo apprezzabile i passaggi del ragionamento presuntivo. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva collegato le lesioni rilevate alla dinamica dell’urto dopo la manovra di emergenza, con un ragionamento ritenuto dettagliato, logico e non contrastato da elementi probatori opposti; non sussistevano quindi i denunciati vizi di legge o motivazionali. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulle spese, perché il ricorrente non aveva indicato puntualmente le singole voci della nota spese che sarebbero state liquidate erroneamente; la relativa doglianza motivazionale è rimasta assorbita. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla resistente euro 2.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Le valutazioni circa la dinamica dell’occorso, che hanno condotto la Corte a ritenere la sussistenza di un concorso colposo in capo al carabiniere trasportato, ex art. 1227 c.c., per non avere egli indossato la cintura di sicurezza in una situazione in cui non era da questo obbligo esentato, anche se prestava servizio di pattugliamento, attengono all’attività del giudice di merito di libera valutazione delle prove.

    La valutazione del concorso colposo del danneggiato, fondata sulla ricostruzione della dinamica e sulle prove, appartiene al giudice di merito; in cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame di tale valutazione mediante censure che contestino il ragionamento probatorio.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Oltretutto, nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza.

    La prova presuntiva non richiede una connessione causale necessaria ed esclusiva tra fatto noto e fatto ignoto: è sufficiente una derivazione ragionevolmente possibile secondo normalità e probabilità, purché il giudice renda apprezzabili i passaggi logici del ragionamento.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019), dopodichè il giudizio diviene insindacabile in sede di giudizio di legittimità, in quanto espressione di un corretto esercizio del potere di libera valutazione della prova.

    Nel ricorso per cassazione non è sufficiente invocare l’onere della prova per contestare l’esito della valutazione presuntiva: se il giudice esplicita i passaggi inferenziali e questi sono logicamente coerenti, il relativo apprezzamento di merito non è riesaminabile.

  • art. 2056 c.c.

    Si tratta, pertanto, di contestazioni circa il ragionamento argomentativo del Giudice del merito nel ricostruire la dinamica del sinistro, prendendo spunti dai dati obiettivamente rilevati, che si risolve in una richiesta di inammissibile riesame del fatto, che in tal caso è stato valutato con ragionamento presuntivo e secondo criteri logico-temporali del tutto attinenti alle circostanze del caso, non contrastate da altri e opposti elementi probatori, nè risultati lacunosi nella loro consequenzialità.

    La ricostruzione del nesso tra condotta e danno, quando compiuta dal giudice di merito mediante valutazione presuntiva coerente con i dati del caso, non può essere rimessa in discussione in cassazione sotto forma di censura di violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    In sede di ricorso per cassazione, la determinazione del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali, può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicchè è generico il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo.

    La censura della liquidazione delle spese processuali in cassazione deve individuare puntualmente le voci contestate e l’errore imputato al giudice; una doglianza generica è inammissibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Pertanto, anche l’argomento in ordine all’omessa motivazione in punto di liquidazione delle voci di spesa, per non avere il giudice tenuto conto della nota spese, sollevato ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., rimane assorbito dalla considerazione di irrilevanza e inammissibilità di una deduzione effettuata nei suddetti termini.

    La denuncia di omessa motivazione sulla liquidazione delle spese non supera l’inammissibilità derivante dalla mancata specificazione delle singole voci contestate.

  • art. 360 c.p.c.

    Si tratta, pertanto, di contestazioni circa il ragionamento argomentativo del Giudice del merito nel ricostruire la dinamica del sinistro, prendendo spunti dai dati obiettivamente rilevati, che si risolve in una richiesta di inammissibile riesame del fatto, che in tal caso è stato valutato con ragionamento presuntivo e secondo criteri logico-temporali del tutto attinenti alle circostanze del caso, non contrastate da altri e opposti elementi probatori, nè risultati lacunosi nella loro consequenzialità.

    Il ricorso per cassazione non consente il riesame della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, se le censure si risolvono nella contestazione del relativo ragionamento.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La prova per presunzioni non richiede che il fatto ignoto sia conseguenza necessaria ed esclusiva del fatto noto: è sufficiente che sia da questo desumibile come conseguenza ragionevolmente possibile secondo criteri di normalità, probabilità e regole di esperienza.
  • Il giudice che fonda la decisione su presunzioni deve rendere apprezzabili i passaggi logici che collegano il fatto noto a quello ignoto; una volta esposto un ragionamento coerente e non lacunoso, la valutazione appartiene al merito e non è riesaminabile in cassazione.
  • La contestazione della valutazione delle prove e della ricostruzione della dinamica di un sinistro non può essere trasformata in una censura di violazione di legge quando mira, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del fatto.
  • La liquidazione delle spese processuali può essere censurata in cassazione solo indicando specificamente le singole voci contestate e l’errore attribuito al giudice; la doglianza generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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