Sentenza n. 13/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento, previa tutela cautelare, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024, notificata in data 18 dicembre 2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. Puglia n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Tamburi (lotto n. 2; CIG: 7613484DBD), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. in € 9,71 per il periodo intercorrente dal 01 gennaio 2022 sino al 30 settembre 2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P., in € 32,06, dal 01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; - della nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06 febbraio 2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali”; - della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto – Dipartimento di Salute Mentale del 06 febbraio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché, ove necessario, per la disapplicazione - del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022; - del contratto di Repertorio n. 1280 del 24 giugno 2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 15 ottobre 2025: per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento, - della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 1251/2025 del 05.08.2025, notificata in data 07.08.2025, avente ad oggetto: “Deliberazione DG n. 433/2021 e Deliberazione DG n. 3145/2024 – Integrazione registrazione di spesa anno 2025”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Tamburi (lotto n. 2; CIG: 7613484DBD), delibera di registrare “per l’anno 2025, l’ulteriore somma complessiva di €. 1.904.252,28 (iva inclusa) sul conto 70611100045 – Bilancio 2025” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; nonché, ove necessario e per quanto di interesse, - della nota Prot. n. 0173531 del 07.08.2025 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Notifica DCSS 1251 del 05.08.2025”; - della nota Prot. n. 0173533 del 07.08.2025 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Adeguamenti tariffari – richiesta estremi delle fatture di riferimento”; - della nota Prot. n. 0038905 del 19.02.2025; nonché, ove necessario, per la disapplicazione, anche con il presente ricorso per motivi aggiunti, - del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022; - del contratto di Repertorio n. 1280 del 24/06/2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”; nonché, si insiste per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento - della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17.12.2024, notificata in data 18.12.2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. Puglia n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Tamburi (lotto n. 2; CIG: 7613484DBD), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. in € 9,71 per il periodo intercorrente dal 01.01.2022 sino al 30.09.2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P., in € 32,06, dal 01.10.2022 al 31.12.2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; - della nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali”; - della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale del 06.02.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ASL Taranto n. 3145/2024, relativa alla quantificazione degli adeguamenti tariffari per gli anni 2021-2024; atti consequenziali di fatturazione; e, con motivi aggiunti, deliberazione commissariale n. 1251/2025 relativa alla registrazione della spesa per l’anno 2025
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, affidataria mediante procedura aperta del servizio di gestione di strutture della salute mentale, ha contestato la quantificazione degli adeguamenti tariffari regionali applicati al corrispettivo contrattuale per la C.R.A.P. di Taranto-Tamburi. L’ASL aveva determinato l’integrazione in euro 9,71 giornalieri per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2022 e in euro 32,06 per il periodo 1 ottobre 2022-31 dicembre 2024, applicando alle tariffe regionali sopravvenute la decurtazione prevista dal capitolato per la quota di locazione dell’immobile, maggiorata dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della deliberazione per difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che l’ASL si sarebbe sostituita alla Regione nella determinazione delle tariffe. Con il secondo motivo sono state dedotte violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale n. 11/2008, delle D.G.R. Puglia n. 1085/2021 e n. 1490/2022 e dell’art. 6 del contratto, nonché contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione, per l’applicazione della decurtazione dell’8%. Con il terzo motivo è stata contestata la mancata corresponsione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002. Il quarto motivo ha censurato l’impegno di spesa come illegittimo in via derivata; il quinto gli atti applicativi e la nota contenente le istruzioni per la fatturazione; il sesto e il settimo hanno chiesto la corretta revisione del prezzo e la rideterminazione delle tariffe successive. Con motivi aggiunti sono state impugnate la deliberazione commissariale n. 1251/2025, relativa alla registrazione della spesa per il 2025, e gli atti collegati, per illegittimità derivata e autonoma, riproponendo le medesime censure. È stata inoltre chiesta una CTU contabile per la quantificazione delle somme.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., ritenendo che essa comprenda sia l’an sia il quantum della revisione dei prezzi, anche quando la pretesa revisionale derivi da clausole contrattuali. Ha tuttavia respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha escluso la nullità per difetto assoluto di attribuzione, poiché l’ASL non ha autonomamente fissato nuove tariffe regionali, ma ha applicato gli adeguamenti determinati dalla Regione secondo le modalità previste dal capitolato e dal contratto. In particolare, l’art. 2 del capitolato consentiva di determinare il corrispettivo mediante applicazione della tariffa regionale, detratta la quota di locazione dell’immobile maggiorata dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione; l’art. 6 del contratto prevedeva l’invariabilità del corrispettivo, fatti salvi i provvedimenti regolamentari regionali. Tali clausole sono state ritenute applicabili anche alle tariffe sopravvenute stabilite dalle D.G.R. n. 1085/2021 e n. 1490/2022. La deliberazione ASL è stata ritenuta adeguatamente motivata e conforme al quadro regolamentare e negoziale. È stato respinto anche il motivo sugli interessi moratori, poiché l’ASL aveva rappresentato che la liquidazione non era stata possibile per la mancata collaborazione della ricorrente, che aveva emesso fatture generiche e non aveva fornito i dati richiesti per collegare le fatture agli adeguamenti e prevenire duplicazioni di pagamento. Sono stati respinti per illegittimità derivata o per infondatezza autonoma i motivi relativi all’impegno di spesa, agli atti applicativi, alla revisione del prezzo, alle tariffe successive e alla deliberazione commissariale per il 2025. È stata respinta anche la richiesta di CTU contabile, in quanto non necessaria alla luce dell’infondatezza delle pretese. Spese integralmente compensate per la peculiarità fattuale della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia le controversie sull’an sia quelle sul quantum della revisione dei prezzi, anche quando la pretesa derivi da previsioni contrattuali.
art. 21-septies l. 241/1990
nullità per difetto assoluto di attribuzione
La nullità non ricorre quando l’amministrazione applica, nell’ambito del rapporto contrattuale, adeguamenti tariffari regionali secondo le modalità previste dal capitolato e dal contratto.
art. 3 d.lgs. 231/2002
La pretesa agli interessi moratori non può essere utilmente fatta valere quando il pagamento degli adeguamenti è stato impedito dalla mancata collaborazione del creditore e dall’emissione di fatture non verificabili.
art. 6 del contratto di repertorio n. 1280/2021
"Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia."
La clausola consente l’applicazione al corrispettivo contrattuale degli adeguamenti tariffari regionali sopravvenuti durante la durata dell’appalto.
art. 2 del Capitolato d’oneri
"Tali importi sono determinati applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n.1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione)."
Il criterio di decurtazione previsto per la determinazione del corrispettivo originario può essere applicato anche alle tariffe regionali successivamente rideterminate.
Regolamento regionale Puglia n. 11/2008
Il TAR ha ritenuto che l’applicazione delle clausole del capitolato e del contratto alle tariffe regionali sopravvenute non violi la disciplina regolamentare delle strutture riabilitative psichiatriche.
D.G.R. Puglia n. 1085/2021
La deliberazione regionale ha costituito il presupposto per l’adeguamento tariffario applicato dall’ASL, con il criterio di calcolo previsto dal rapporto contrattuale.
D.G.R. Puglia n. 1490/2022
La deliberazione regionale ha previsto ulteriori incrementi tariffari, applicati dall’ASL dal 1 ottobre 2022 secondo il meccanismo contrattuale di riparametrazione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi dei contratti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia l’accertamento dell’an della pretesa sia la quantificazione del quantum, anche quando la revisione trovi fondamento in una clausola contrattuale anziché direttamente in una norma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →