Sentenza n. 410/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento del 5 febbraio 2025, della Prefettura di Genova, notificato in pari data, di revoca dei nulla osta -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, per l’assunzione di personale subordinato straniero ai sensi decreto flussi di cui alla l. 21 giugno 2022, n. 73, nonché di tutti gli atti conseguenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sei provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta per l'assunzione di lavoratori subordinati stranieri
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato sei provvedimenti del 5 febbraio 2025 con cui la Prefettura di Genova aveva revocato altrettanti nulla osta rilasciati nell'ambito del decreto flussi, motivando la revoca con la mancanza dell'asseverazione del professionista e del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Tra i motivi dedotti figurava, in particolare, la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso era accompagnato da domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'allegazione concorde delle parti circa l'intervenuta revoca in autotutela dei provvedimenti impugnati, sebbene gli atti di autotutela non fossero stati depositati. Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione aveva depositato le ricevute della comunicazione di avvio del procedimento e che tale circostanza non era stata specificamente contestata dalla ricorrente; ha quindi ritenuto infondato il primo motivo relativo all'omessa comunicazione di avvio. Le spese sono state integralmente compensate, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
l. 21 giugno 2022, n. 73
Richiamata quale base normativa del decreto flussi nell'ambito del quale erano stati rilasciati i nulla osta per l'assunzione di lavoratori stranieri.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione revoca in autotutela gli atti impugnati e tale circostanza è concordemente allegata dalle parti, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, anche se i provvedimenti di autotutela non sono stati materialmente depositati agli atti di causa.
- La mancata contestazione specifica delle ricevute depositate dall'Amministrazione è sufficiente a ritenere provata la comunicazione di avvio del procedimento e a considerare infondato il motivo fondato sulla sua omissione.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata tenendo conto dell'esito virtuale del motivo dedotto; ove il motivo risulti infondato, è possibile compensare integralmente le spese, disponendo comunque la rifusione del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →