Sentenza n. 393/2026 - Cagliari, Sezione 1
Per l'ottemperanza della sentenza n. 841/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 918/2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.06.2024, notificata il 11.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di complessivi euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 841/2024 del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a erogare, mediante accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo in data 11 giugno 2024, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla condanna, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dal Ministero; inoltre, il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per l'importo stabilito dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale, cui è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta dell'intervento. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato anche quando il titolo proviene dal giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla condanna pecuniaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione soccombente non abbia adempiuto al comando giudiziale.
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale notificato all'amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine prefissato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può ricorrere, in caso di insufficienza degli stanziamenti dell'amministrazione debitrice, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'incarico commissariale non comporta la liquidazione di un compenso autonomo.
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