Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2532/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per lavoro emesso nei confronti del ricorrente dalla Ambasciata d'Italia a New Delhi;

Giustizia amministrativa202511824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto di ingresso per lavoro emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto di ingresso per lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione ha contestato la fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione, rilevando la presentazione di un biglietto aereo contraffatto. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria valutazione, propria della fase cautelare e fatta salva ogni ulteriore approfondimento nel merito, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, in ragione della contestazione dell'amministrazione relativa alla presentazione di un biglietto aereo contraffatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione. Il periculum in mora non è stato esaminato autonomamente, risultando già carente il requisito del fumus. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base della contestazione amministrativa relativa alla presentazione di un biglietto aereo contraffatto, ritenuta ostativa, nella sommaria valutazione cautelare, alla fondatezza della domanda.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998, circa la presentazione di un documento di viaggio contraffatto può escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento del rifiuto del visto, senza pregiudicare il successivo approfondimento nel merito.
  • Quando il fumus boni iuris risulta carente, il giudice può respingere la domanda cautelare senza procedere a un'autonoma valutazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.