Ordinanza n. 2532/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per lavoro emesso nei confronti del ricorrente dalla Ambasciata d'Italia a New Delhi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto di ingresso per lavoro emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto di ingresso per lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione ha contestato la fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione, rilevando la presentazione di un biglietto aereo contraffatto. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria valutazione, propria della fase cautelare e fatta salva ogni ulteriore approfondimento nel merito, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, in ragione della contestazione dell'amministrazione relativa alla presentazione di un biglietto aereo contraffatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione. Il periculum in mora non è stato esaminato autonomamente, risultando già carente il requisito del fumus. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base della contestazione amministrativa relativa alla presentazione di un biglietto aereo contraffatto, ritenuta ostativa, nella sommaria valutazione cautelare, alla fondatezza della domanda.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998, circa la presentazione di un documento di viaggio contraffatto può escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento del rifiuto del visto, senza pregiudicare il successivo approfondimento nel merito.
- Quando il fumus boni iuris risulta carente, il giudice può respingere la domanda cautelare senza procedere a un'autonoma valutazione del periculum in mora.
Come è indicizzato
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