Cassazione Penale, Sentenza n. 19441/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/07/2021 che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 147.897,64, ritenuto "profitto" del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La ricorrente deduce violazione di legge in quanto il profitto dell'emittente non può coincidere con l'imposta evasa dall'utilizzatore delle fatture.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato. La Corte ha annullato l'ordinanza nella parte in cui aveva determinato il sequestro nei confronti della Schipani nell'importo di euro 147.897,64 corrispondente all'imposta evasa dall'utilizzatrice "Vito Service S.r.l.". La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n.74/2000, non è possibile applicare la confisca per equivalente dell'importo corrispondente al vantaggio dell'utilizzatore nei confronti dell'emittente; per l'emittente è confiscabile soltanto il "prezzo del delitto", ovvero qualsiasi utilità economica valutabile e immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato. Ha disposto la trasmissione degli atti al GIP di Nocera Inferiore perché si uniformi a tali principi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Rilevato come la norma che incrimina l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte sottolinea che il profitto del reato va quantificato con riferimento all'utilità economica effettivamente conseguita dall'emittente.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9
Interpretato come regime derogatorio che esclude il concorso reciproco tra emittente e utilizzatore delle fatture inesistenti, impedendo l'applicazione del principio solidaristico per la confisca per equivalente nei confronti dell'emittente basata sull'imposta evasa dall'utilizzatore.
Cod. proc. pen., art. 325, comma 2
Richiamato in relazione all'ammissibilità del ricorso per violazione di legge avverso ordinanze cautelari.
Massime di principio
- Nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti la confisca nei confronti dell'emittente deve essere commisurata all'utilità economica effettivamente conseguita dall'emittente ("prezzo del delitto") e non all'imposta evasa dall'utilizzatore.
- L'art. 9 D.Lgs. 74/2000 esclude il concorso reciproco tra emittente e utilizzatore: non si può trasferire sull'emittente la misura del vantaggio fiscale riportato dall'utilizzatore mediante la confisca per equivalente.
- In sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l'autorità deve motivare e quantificare puntualmente l'utile dell'emittente; una quantificazione basata sull'IVA o sull'imposta evasa dall'utilizzatore è contestabile.
- La difesa dovrebbe documentare contabilmente l'assenza o la diversa entità del profitto dell'emittente rispetto all'imposta evasa dall'utilizzatore e, se necessario, impugnare il sequestro chiedendone la rideterminazione o l'annullamento.
- Se il sequestro è stato disposto su base giuridica errata, la Cassazione può annullare la misura nella parte viziata e rimandare gli atti al giudice del riesame per nuova valutazione conforme ai principi enunciati.
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