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Sentenza

Sentenza n. 91/2026 - Lecce, Sezione 1

per la declaratoria della illegittimità dell’inerzia tenuta dal Comune di Maglie sull’istanza dei ricorrenti di adozione del piano di lottizzazione del comparto 15 del PRG comunale presentata il 07/08/12 prot. n. 17469 e da ultimo oggetto di istanza – diffida del 20/01/25 e per l’accertamento dell’obbligo in capo al Comune di Maglie di concludere il procedimento mediante l’assunzione di tutti gli atti necessari all’adozione del piano di lottizzazione e per la condanna dello stesso a provvedere.

Giustizia amministrativa202500373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sull'istanza di adozione del piano di lottizzazione del comparto n. 15 del PRG, presentata il 7 agosto 2012 e sollecitata con diffida del 20 gennaio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di suoli compresi nel comparto n. 15 del PRG comunale, hanno dedotto la violazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, degli artt. 21, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale Puglia n. 56/1980, nonché del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Essi hanno evidenziato di avere presentato nel 2012 il piano di lottizzazione, di avere adempiuto alle richieste di integrazione documentale e di avere ricevuto, nel 2023, l'avvio della verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi nel 2024 con l'esclusione del piano dalla procedura di VAS. Nonostante la successiva diffida del 20 gennaio 2025, il Comune non ha adottato un provvedimento espresso. L'amministrazione ha richiamato una deliberazione consiliare del 15 dicembre 2025 che rinviava sine die l'approvazione della proposta di deliberazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l'inerzia comunale per violazione dell'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato. Tale obbligo sussiste anche quando l'amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. La deliberazione consiliare che rinviava sine die l'approvazione della proposta non è stata ritenuta idonea a interrompere l'inerzia, poiché non costituiva una definizione formale del procedimento. Il Comune è stato obbligato a pronunciarsi espressamente sull'istanza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha riservato, su istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, spese vive e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Gli artt. 2 e 3 della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 impongono all’amministrazione di concludere il procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte mediante l’adozione, nel termine prescritto, di un provvedimento espresso adeguatamente motivato.

    L'amministrazione deve concludere il procedimento avviato su istanza di parte con un provvedimento espresso e motivato; l'obbligo permane anche in presenza di una ritenuta manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.

  • art. 3 l. 241/1990

    Gli artt. 2 e 3 della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 impongono all’amministrazione di concludere il procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte mediante l’adozione, nel termine prescritto, di un provvedimento espresso adeguatamente motivato.

    La conclusione del procedimento deve avvenire mediante un provvedimento espresso adeguatamente motivato.

  • art. 21, comma 1, l.r. Puglia n. 56/1980

    La norma è richiamata dai ricorrenti tra quelle violate, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 27, comma 1, l.r. Puglia n. 56/1980

    La norma è richiamata dai ricorrenti tra quelle violate, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è richiamato dai ricorrenti, ma la decisione fonda l'accoglimento principalmente sull'obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990.

Massime di principio

  • L'amministrazione ha l'obbligo di concludere con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato ogni procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte, anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
  • Nel procedimento relativo all'adozione o approvazione di un piano di lottizzazione, l'inerzia dell'amministrazione integra violazione dell'obbligo di provvedere quando, avviata l'istruttoria, il Comune non definisca formalmente il procedimento entro un termine ragionevole.
  • Il mero rinvio sine die dell'esame o dell'approvazione di una proposta di deliberazione non costituisce un provvedimento conclusivo e non è idoneo a interrompere l'inerzia amministrativa.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di pronunciarsi entro un termine determinato, senza sostituirsi alla sua discrezionalità quanto al contenuto della decisione finale; in caso di ulteriore inerzia può essere disposta, su istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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