Sentenza n. 356/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Prima), n. 1694/2025, resa tra le parti, pubblicata il 23 luglio 2025, emessa nel giudizio n. 115/2025 R.G., che ha rigettato il ricorso proposto dal dott. Paolo Cuttitta avente ad oggetto l’annullamento del Decreto Rettorale n. 11882/2024, prot. n. 185418 e degli ulteriori atti, tra cui i verbali della Commissione Giudicatrice, della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore in Tenure – Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010, per il S.C. 11/B1, S.S.D. M-GR/01 – Geografia, corrispondente, ai sensi del D.M. n. 639/2024, al G.S.D. 11/GEOG-01, S.S.D. GEOG-01/A - Geografia, presso il Dipartimento Culture e Società e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato vincitore nella procedura selettiva de qua, nonché, per la caducazione degli effetti del contratto di ricerca prot. n. 216014 del 16 dicembre 2024, rep. n. 8674/2024 sottoscritto dalla dott.ssa Gabriella Palermo con l’Università degli Studi di Palermo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 1694/2025, che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura selettiva per un posto di ricercatore in tenure track e contro il contratto stipulato con la candidata vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (università e vincitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, violazione degli artt. 3 e 88 c.p.a., difetto e apparenza della motivazione, nonché erronea interpretazione dell'art. 24 della legge n. 240/2010, del bando e dei criteri fissati dalla Commissione. Secondo l'appellante, il bando e il verbale n. 1 imponevano la valutazione analitica di ciascun titolo con attribuzione di un punteggio individuale, mentre la Commissione avrebbe attribuito punteggi cumulativi per categoria, violando il proprio autovincolo e i principi di parità di trattamento e legittimo affidamento. Sono state inoltre contestate specifiche valutazioni: il titolo n. 140, che secondo l'appellante sarebbe stato inserito e valutato nonostante fosse stato dichiarato non valutabile; il titolo n. 142, relativo all'attività svolta presso un centro culturale, che sarebbe stato irragionevolmente valutato come attività di formazione e ricerca; numerosi titoli della candidata vincitrice nella categoria relativa ai relatori a congressi e convegni, comprendenti attività di discussant, organizzazione di eventi, presentazione di libri, seminari, concerti e altre attività ritenute estranee alla nozione di relatore. È stata dedotta anche disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione, sostenendo che il punteggio massimo attribuito alla candidata vincitrice non fosse ricostruibile e fosse sproporzionato rispetto al numero e alla qualità delle attività effettivamente svolte.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto ai motivi relativi alla pretesa necessità di attribuire un punteggio a ogni singolo titolo, il Collegio ha interpretato letteralmente il bando, il verbale n. 1 e la scheda di valutazione allegata al verbale n. 3, rilevando che i titoli erano individuati per tipologie e categorie e che la disciplina richiedeva una valutazione motivata, comparativa e complessiva della carriera scientifica, non una sommatoria meccanica di punteggi individuali. La colonna denominata “punteggio per ogni titolo” indicava il limite massimo riferibile alla tipologia, mentre il punteggio finale poteva essere attribuito complessivamente alla categoria. La valutazione comparativa dei candidati, inoltre, giustifica un giudizio sintetico e non necessariamente analitico per ogni singolo titolo, purché siano comprensibili i criteri applicati e il percorso logico seguito. Il Collegio ha escluso la violazione dell'autovincolo, poiché la Commissione aveva rispettato i criteri stabiliti e aveva esplicitato il rapporto tra punteggio numerico e giudizio riferito alle categorie. Le contestazioni sui titoli n. 140 e n. 142 sono state respinte: il primo risultava non valutabile nel verbale n. 2 e la sua presenza nella griglia era un refuso ininfluente; il secondo era stato considerato nel quadro complessivo dell'attività di formazione e ricerca, senza che il diverso numero dei titoli potesse essere decisivo. Anche le censure relative alla categoria “relatore a congressi e convegni” sono state respinte. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente irragionevole includere, in tale categoria, anche l'attività di discussant e la presentazione di contributi in convegni, trattandosi di attività implicanti un intervento tecnico programmato nel dibattito scientifico. Non è stato attribuito rilievo decisivo al mero dato quantitativo e non è stata ravvisata una contraddizione manifesta tra i criteri prefissati e i punteggi assegnati. Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado e l'eventuale omesso esame di singole censure sono stati comunque ritenuti superabili dall'effetto devolutivo dell'appello, che consente al giudice di secondo grado di integrare o correggere la motivazione. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite.
Norme richiamate
art. 24 l. 240/2010
valutazione preliminare dei candidati mediante motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica
La disposizione è stata letta nel senso di richiedere una valutazione comparativa della complessiva carriera scientifica, non necessariamente l'attribuzione di un punteggio numerico per ogni singolo titolo.
art. 2 d.m. 243/2011
La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma precedente è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato
La valutazione deve considerare qualità e quantità dell'attività di ricerca e può concentrarsi sui dati curriculari realmente significativi, secondo un metodo di analiticità tipologica e non necessariamente oggettuale.
artt. 8, 9 e 11 del bando di concorso
La valutazione di ciascun titolo ... è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato
Le clausole del bando sono state interpretate nel senso che i titoli sono valutabili per categorie e tipologie, con giudizio complessivo e comparativo, senza obbligo di sommare punteggi attribuiti individualmente a ogni titolo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Consiglio aveva accolto in via cautelare l'istanza dell'appellante, ma tale fase non ha inciso sull'esito definitivo, che è stato di rigetto dell'appello.
art. 88 c.p.a.
Il dedotto difetto di motivazione della sentenza di primo grado non ha determinato l'accoglimento dell'appello, anche perché il giudice d'appello può integrare o correggere la motivazione in virtù dell'effetto devolutivo.
art. 3 l. 241/1990
Il richiamo al dovere di motivazione è stato ritenuto non decisivo, poiché gli atti della Commissione consentivano di ricostruire i criteri e il percorso valutativo.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive universitarie, l'obbligo di valutazione analitica dei titoli non impone necessariamente l'attribuzione di un punteggio numerico a ciascun titolo individualmente, quando il bando e i criteri della Commissione strutturano la valutazione per categorie e richiedono un giudizio comparativo sulla complessiva maturità scientifica dei candidati.
- La valutazione comparativa dei candidati può essere sintetica e complessiva, purché consenta di individuare i parametri applicati, la significatività degli elementi considerati e il percorso logico che conduce al punteggio finale; non è necessario un esame particolareggiato di ogni singolo titolo o pubblicazione.
- L'interpretazione del bando di concorso e degli atti della Commissione deve muovere dal loro tenore letterale, senza ricavare significati inespressi o impliciti; le clausole devono essere lette nel complesso e secondo buona fede, nel rispetto dell'esigenza di certezza delle regole concorsuali.
- L'attività di discussant o la presentazione di contributi nell'ambito di convegni possono essere ricondotte alla categoria dell'attività di relazione a congressi e convegni, quando comportino un intervento tecnico programmato nel dibattito scientifico, purché la valutazione concreta non risulti manifestamente illogica o arbitraria.
- Nelle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni di concorso universitario, il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della Commissione e può sindacare la valutazione solo in presenza di errori di fatto, travisamento, contraddittorietà manifesta, illogicità, arbitrarietà o esiti abnormi direttamente emergenti dagli atti.
- L'autovincolo impone all'amministrazione di rispettare i criteri previamente fissati, ma la sua violazione non può essere affermata sulla base di una lettura isolata di singole espressioni della griglia: occorre interpretare unitariamente bando, verbali e schede di valutazione per verificare se il metodo concretamente seguito sia coerente con le regole stabilite.
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