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Ordinanza

Ordinanza n. 1199/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto n. 4492 del 2 dicembre 2025 con cui la p.a. ha disposto l'esclusione del ricorrente: (I) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 3515 del 23 settembre 2025; (II) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale n. 213 del 21 novembre 2025, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico dell'odierno ricorrente, la causa di esclusione di <<Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 32,7%>>, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1, c. 1, lett. b), del decreto ministeriale del 4 novembre 2019, n. 166 rubricato <<Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative>>; - del decreto n. 3515 del 23 settembre 2025, art. 8, laddove prevede che <<i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso>>, anziché far riferimento all'art. 2, cc. 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 rubricato <<Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali>>, e - di conseguenza - dell'art. 2 del precitato decreto, il quale ha prescritto il possesso della <<idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166>>, ove fosse interpretato alla luce dell'art. 8 in parola; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, ivi compresi - ove occorra - l'avviso di accertamento del 12 novembre 2025, laddove - riproponendo la clausola di cui all'art. 8 del decreto n. 3515 del 23 settembre 2025 - prevede che i candidati idonei alla prova selettiva della procedura in questione <<saranno sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166>>, e la scheda medica del 21 novembre 2025; - della nota prot. n. 93016 del 9 dicembre 2025, con la quale la p.a. ha avviato la procedura di assegnazione sede, precludendo al ricorrente di parteciparvi.

Giustizia amministrativa202600596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle procedure speciali di reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per alterazione dei parametri di composizione corporea, nonché clausole del bando che richiamavano i requisiti fisici del personale operativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalle procedure speciali per l'assunzione nella qualifica di operatore e nella qualifica di vigile del fuoco, il verbale degli accertamenti medico-fisici, le clausole del bando e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'esclusione era stata motivata dal riscontro di una massa grassa pari al 32,7%, ritenuta causa di esclusione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166. Il ricorrente ha contestato, da un lato, l'accuratezza degli accertamenti amministrativi, richiamando l'esito di una visita autonomamente effettuata subito dopo l'esclusione, e, dall'altro, la legittimità della scelta del bando di applicare ai candidati destinati al ruolo degli operatori i requisiti fisici e attitudinali previsti dall'art. 1 del d.m. n. 166/2019 per il personale operativo, anziché quelli specificamente stabiliti dall'art. 2 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. Ha inoltre contestato la preclusione alla partecipazione alla procedura di assegnazione della sede.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto prima facie fondate soprattutto le censure rivolte alle clausole della lex specialis, reputandole ingiustificatamente restrittive in rapporto alle mansioni del ruolo degli operatori, consistenti eminentemente in funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, con impiego nelle operazioni di soccorso soltanto sporadico ed eventuale. Secondo il Collegio, il richiamo ai requisiti dell'art. 1 del d.m. n. 166/2019 appare in contrasto con l'art. 2 dello stesso decreto, che prevede requisiti diversi per tale categoria di personale. Sono stati pertanto sospesi il provvedimento di esclusione e il bando, limitatamente alle clausole che impongono il possesso dei requisiti dell'art. 1 anziché di quelli dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019. L'amministrazione è stata ordinata ad ammettere il ricorrente alle successive fasi dell'iter concorsuale, incluso il tirocinio. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura speciale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata accolta in presenza di una valutazione prima facie favorevole delle censure.

  • art. 1, comma 1, lettera b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 32,7%

    È stata posta a fondamento dell'esclusione del candidato per il mancato rispetto del requisito relativo alla composizione corporea.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166

    Prevede requisiti specifici per il personale dei ruoli tecnico-professionali; il TAR ha ritenuto prima facie illegittimo sostituirli con quelli più restrittivi dell'art. 1, previsti per il personale operativo.

  • art. 68 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Rileva perché consente l'impiego del personale del ruolo operatore nelle operazioni di soccorso soltanto in via sporadica ed eventuale, elemento utilizzato per valutare la proporzionalità dei requisiti fisici richiesti.

  • art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Individua le funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale del ruolo degli operatori, valorizzate dal TAR per ritenere ingiustificatamente restrittivo il richiamo ai requisiti del personale operativo.

  • art. 8 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    È richiamato nel dispositivo del bando quale base della disciplina dei requisiti applicabili alla procedura, ma il testo dell'ordinanza non ne espone uno specifico contenuto interpretativo.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per le modalità di notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare, la previsione di requisiti fisici per una procedura di reclutamento deve essere rapportata alle mansioni concretamente attribuite al ruolo; l'applicazione di requisiti propri del personale operativo a candidati destinati prevalentemente a funzioni di supporto può risultare prima facie ingiustificatamente restrittiva.
  • Quando una disciplina regolamentare distingue i requisiti di idoneità fisica tra personale operativo e personale tecnico-professionale, la lex specialis non può legittimamente imporre ai candidati del secondo gruppo i requisiti più rigorosi previsti per il primo, se le mansioni e le modalità di impiego non lo giustificano.
  • La sospensione cautelare della clausola illegittima del bando può essere accompagnata dalla sospensione dell'esclusione individuale e dall'ammissione del candidato alle successive fasi della procedura concorsuale, incluso il tirocinio, nelle more della decisione di merito.
  • Quando l'esito della controversia può incidere sulla posizione di una pluralità di candidati collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti e autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaTutela del terzo

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