Ordinanza n. 83/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 21 del registro generale, adottata dal Comune di Fabro in data 28 aprile 2026 e notificata a mezzo pec in data 29 aprile 2026, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente relativa a un immobile pericolante posto al di sopra di un fronte di frana
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 21 del 28 aprile 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente non contestava l'esistenza di pregressi crolli né l'attuale situazione di pericolo per la pubblica incolumità, confermata anche dalla perizia di parte. La difesa sostanziale era invece volta ad attribuire lo stato di dissesto a fenomeni riguardanti l'intero Castello di Fabro, sul quale insiste l'unità immobiliare, anziché a una responsabilità o situazione riferibile esclusivamente all'immobile oggetto dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione, anche in rito, nella fase di merito. Nei limiti della cognizione cautelare, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse alla tutela della pubblica incolumità, considerato il conclamato pericolo di ulteriori crolli dell'immobile, posto al di sopra del fronte di frana. La circostanza del pericolo non risultava smentita dal ricorrente ed era anzi confermata dalla perizia di parte. È stata fissata l'udienza pubblica del 3 novembre 2026 per la trattazione congiunta con altro ricorso relativo ad analoga vicenda. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il provvedimento non esplicita ulteriori criteri normativi oltre al bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando dagli atti e dalle stesse allegazioni del ricorrente risulti un pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità derivante da possibili crolli, il giudice può negare la sospensione dell'atto impugnato ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza, anche quando il ricorrente contesti l'imputazione causale del dissesto all'immobile interessato.
- La conferma del pericolo per la pubblica incolumità contenuta nella perizia di parte del ricorrente costituisce un elemento rilevante per la delibazione cautelare e può impedire di ravvisare, in via provvisoria, i presupposti per la sospensione dell'ordinanza adottata a tutela della sicurezza pubblica.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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