Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 21 del registro generale, adottata dal Comune di Fabro in data 28 aprile 2026 e notificata a mezzo pec in data 29 aprile 2026, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;

Giustizia amministrativa202600280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente relativa a un immobile pericolante posto al di sopra di un fronte di frana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 21 del 28 aprile 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente non contestava l'esistenza di pregressi crolli né l'attuale situazione di pericolo per la pubblica incolumità, confermata anche dalla perizia di parte. La difesa sostanziale era invece volta ad attribuire lo stato di dissesto a fenomeni riguardanti l'intero Castello di Fabro, sul quale insiste l'unità immobiliare, anziché a una responsabilità o situazione riferibile esclusivamente all'immobile oggetto dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione, anche in rito, nella fase di merito. Nei limiti della cognizione cautelare, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse alla tutela della pubblica incolumità, considerato il conclamato pericolo di ulteriori crolli dell'immobile, posto al di sopra del fronte di frana. La circostanza del pericolo non risultava smentita dal ricorrente ed era anzi confermata dalla perizia di parte. È stata fissata l'udienza pubblica del 3 novembre 2026 per la trattazione congiunta con altro ricorso relativo ad analoga vicenda. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il provvedimento non esplicita ulteriori criteri normativi oltre al bilanciamento degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando dagli atti e dalle stesse allegazioni del ricorrente risulti un pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità derivante da possibili crolli, il giudice può negare la sospensione dell'atto impugnato ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza, anche quando il ricorrente contesti l'imputazione causale del dissesto all'immobile interessato.
  • La conferma del pericolo per la pubblica incolumità contenuta nella perizia di parte del ricorrente costituisce un elemento rilevante per la delibazione cautelare e può impedire di ravvisare, in via provvisoria, i presupposti per la sospensione dell'ordinanza adottata a tutela della sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.