Cassazione Penale, Sentenza n. 20133/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Sassari ha dichiarato la nullità dell'imputazione ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p. dopo avere invitato il pubblico ministero a "modificare" il capo di imputazione; il PM non ha proceduto alla modifica. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza per abnormità, censurando che il Tribunale ha omesso di indicare quale fosse il specifico vizio dell'imputazione (ad es. incompletezza/formulazione non chiara ai sensi del comma 5 ovvero mancata corrispondenza del fatto, della qualificazione giuridica o delle aggravanti rispetto agli atti di indagine ai sensi del comma 6), rendendo impossibile al PM di emendare l'atto e determinando una stasi processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per abnormità. La Corte ha osservato che il giudice del merito, dopo aver invitato il pubblico ministero a intervenire, si è limitato a dichiarare la nullità dell'imputazione senza specificare il vizio rilevato, né se tale vizio attiene alla formulazione del fatto (comma 5) o alla mancata corrispondenza con gli atti di indagine (comma 6). Tale omissione impedisce al PM di individuare e rimuovere l'invalidità e determina una stasi processuale irrimediabile; perciò il provvedimento è annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari.
Norme richiamate
art. 554-bis cod. proc. pen.
La norma impone al giudice di invitare il pubblico ministero a riformulare l'imputazione in caso di incompletezza (comma 5) e di verificare la corrispondenza tra quanto contestato e gli atti d'indagine (comma 6); se il PM non provvede il giudice può dichiarare la nullità e restituire gli atti, ma deve chiarire il vizio riscontrato in modo da consentire la correzione.
art. 516 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alle discipline che regolano le nullità e le conseguenze delle stesse in dibattimento: la verifica preventiva prevista dall'art. 554-bis mira ad evitare la radicale retrocessione del processo disciplinata da queste norme.
Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997 (Di Battista) e Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 (Magnani)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che distingue l'abnormità dell'atto sul piano strutturale (atto estraneo al sistema processuale) e funzionale (atto che determina stasi o impossibilità di proseguire il processo).
Sez. 5, Sentenza n. 19534 del 28/02/2022 (Marong)
Precedente che afferma che è abnorme l'ordinanza che dispone la restituzione degli atti senza esplicitare i motivi, poiché ciò impedisce al pubblico ministero di individuare e rinnovare l'atto invalido e determina stasi processuale.
Massime di principio
- Quando il giudice dichiara la nullità dell'imputazione ai sensi dell'art. 554-bis deve indicare con precisione il vizio riscontrato (es. incompletezza/formulazione non chiara o mancata corrispondenza con gli atti di indagine), altrimenti l'atto è vulnerabile per abnormità.
- Un semplice invito generico a "modificare" il capo di imputazione non è sufficiente: il giudice deve spiegare quale parte dell'imputazione va riformulata e in che senso, per consentire al pubblico ministero di correggere l'atto.
- La mancata motivazione circa il difetto che ha determinato la restituzione degli atti può configurare un'abnormità di tipo funzionale, perché produce una stasi processuale e impedisce qualsiasi efficace intervento correttivo da parte dell'ufficio requirente.
- In situazioni simili il pubblico ministero, se riceve un invito del giudice, può richiedere chiarimenti motivati ovvero, in caso di restituzione generica, impugnare il provvedimento per ottenere l'annullamento per abnormità.
- La distinzione tra vizio di formulazione (comma 5) e mancata corrispondenza con gli atti (comma 6) è rilevante: la motivazione del giudice deve esplicitare quale dei due profili sia ritenuto sussistente per orientare l'eventuale rettifica.
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