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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7568 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un rapporto OLAF che aveva accertato la falsità dei certificati allegati alle dichiarazioni doganali relative all'importazione di banane dal Sud America, l'Agenzia delle Dogane aveva revisionato gli accertamenti e notificato alla società un atto di contestazione delle sanzioni per tributi evasi ai sensi dell'art. 303 del D.P.R. n. 43/1973. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, la scusabilità dell'errore per non aver rilevato la falsità dei certificati. Dopo l'accoglimento dell'appello da parte della CTR, l'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione e la società aveva presentato controricorso e ricorso incidentale. Nelle more, la Commissione Europea aveva parzialmente accolto la domanda di sgravio dei dazi e le parti avevano concluso una transazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, poiché la transazione aveva eliminato ogni contrasto e interesse alla prosecuzione del giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi caducata e non ha acquisito efficacia di giudicato sulla pretesa sostanziale. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, conformemente alla loro richiesta.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa per la contestazione delle sanzioni relative ai tributi doganali evasi.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    Consente alla Corte di cassazione di cassare senza rinvio la sentenza impugnata quando, per effetto della composizione della controversia, non vi è più una questione attuale da decidere.

  • Cessazione della materia del contendere

    L'accordo transattivo che elimina l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo comporta l'estinzione del giudizio, la caducazione delle sentenze non ancora passate in giudicato e l'assenza di un giudicato sostanziale sulla pretesa originaria.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono una transazione che definisce integralmente la controversia, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere invece di decidere nel merito.
  • La cessazione della materia del contendere rende inattuale la sentenza impugnata: questa viene rimossa o caducata e non può consolidarsi come giudicato sulla pretesa sostanziale.
  • La pronuncia di cessazione della materia del contendere non equivale a una vittoria nel merito, ma attesta che è venuto meno l'interesse delle parti alla decisione giudiziale.
  • Gli effetti concreti tra le parti sono regolati dalla transazione, che sostituisce la disciplina contenuta nella sentenza impugnata.
  • In presenza di un accordo transattivo, le spese processuali possono essere compensate integralmente se entrambe le parti lo richiedono e il giudice lo ritiene conforme alla definizione della controversia.

Testo integrale

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