Sentenza n. 1391/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 821/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta docente per gli anni scolastici richiesti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 821/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici richiesti. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che Sogei aveva accreditato l’importo nel borsellino elettronico del ricorrente il 4 dicembre 2025. Il ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento e, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, non ha contestato la data indicata dall’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso: in assenza di contestazione specifica, ha assunto come provata la data del pagamento indicata dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Poiché il ricorso era stato notificato il 10 gennaio 2026, quando l’accredito del 4 dicembre 2025 era già avvenuto da oltre un mese, la pretesa di ottemperanza era priva di fondamento sin dall’origine. Le spese seguono la soccombenza: il ricorrente è stato condannato a pagare euro 500,00, oltre al rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bergamo ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la carta docente per gli anni scolastici richiesti.
L’azione di ottemperanza è stata proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che riconosceva il diritto alla carta docente.
art. 64, comma 2, c.p.a.
L’assenza di specifica contestazione del ricorrente sulla data del pagamento, così come dedotta dall’Amministrazione, comporta che quella data debba essere posta a fondamento della decisione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
La data del pagamento non specificamente contestata dalla controparte può essere posta a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’Amministrazione documenta l’avvenuta esecuzione della sentenza prima della notificazione del ricorso e il ricorrente non contesta specificamente la data del pagamento, tale data può essere assunta a fondamento della decisione; la domanda è infondata se l’obbligo era già stato adempiuto al momento della sua proposizione.
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