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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2728/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 va coordinato con l'art. 574, comma 4, c.p.p.; pertanto l'impugnazione proposta dall'imputato sul punto della responsabilità estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio di appello.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dal Tribunale di Bari che aveva ritenuto irrimediabile la mancata impugnazione del capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000. In cassazione si deduceva la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.), sostenendo che l'impugnazione della responsabilità estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti per effetto dell'art. 574, comma 4, c.p.p., per cui l'appello dell'imputato è ammissibile anche senza menzionare espressamente il capo relativo al risarcimento del danno.

Norme richiamate

  • art. 37 D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Il Tribunale aveva applicato la lettura letterale dell'art. 37 per chiedere l'espressa impugnazione del capo sul risarcimento; la Cassazione ha invece disposto che tale norma va coordinata con l'art. 574 c.p.p., evitando di richiedere l'impugnazione formale delle statuizioni civili quando si contesti la responsabilità penale.

  • art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

    L'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili che ne sono dipendenti; la Corte ha usato questa disposizione per ritenere ammissibile l'appello dell'imputato anche in mancanza di espressa impugnazione del risarcimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Norma invocata come motivo di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte ha ritenuto fondate le doglianze che denunciavano l'errata applicazione dell'art. 37 senza il necessario coordinamento con l'art. 574 c.p.p.

Massime di principio

  • Se l'imputato impugna la pronuncia sulla responsabilità resa dal Giudice di pace (anche quando la pena è solo pecuniaria), quell'impugnazione estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili (es. risarcimento) che dipendono dalla responsabilità, per effetto dell'art. 574, comma 4, c.p.p.
  • La mancata impugnazione espressa del capo relativo al risarcimento del danno non porta, di per sé, all'inammissibilità dell'appello dell'imputato quando quest'ultimo contesti la responsabilità; tuttavia, per prudenza processuale è consigliabile impugnare espressamente tutti i capi che si intendono contestare.
  • L'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 deve essere interpretato in coordinamento con le norme del codice di procedura penale (soprattutto art. 574 c.p.p.); la giurisprudenza consolidata della Cassazione privilegia un'interpretazione sostanziale che evita formalismi che pregiudicherebbero i diritti dell'imputato.
  • In presenza di contrasto di giurisprudenza, la Corte di Cassazione tende a seguire l'orientamento consolidato; chi impugna può richiamare espressamente l'applicazione dell'art. 574 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata per rafforzare l'ammissibilità dell'impugnazione.

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