Cassazione Penale, Sentenza n. 23801/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già raggiunto da ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari, emessa in relazione a una pluralità di reati economico-patrimoniali e associativi. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'appello cautelare proposto contro il diniego di revoca o sostituzione della misura disposto dalla Corte d'appello. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha articolato quattro motivi: 1) ha contestato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sussistenza dei gravi indizi quanto al delitto associativo, sostenendo che gli elementi investigativi non dimostrassero un stabile accordo criminoso né un ruolo direttivo del ricorrente; 2) ha dedotto genericamente l'illogicità di specifiche affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata; 3) ha lamentato la carenza di autonoma valutazione degli indizi nell'ordinanza genetica applicativa della misura, sostenendo che tale vizio potesse essere dedotto anche in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., e ha nuovamente censurato la tenuta degli indizi sul reato associativo; 4) ha denunciato l'insussistenza o insufficiente motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in particolare al pericolo di reiterazione, assumendo che il tempo trascorso, il parere favorevole del Procuratore generale alla attenuazione della misura, l'interruzione dei contatti con i coimputati e l'assenza di precedenti responsabilità dalle segnalazioni di polizia escludessero la necessità di mantenere una restrizione così grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. I primi tre motivi sono stati ritenuti non consentiti: il primo e il terzo perché investivano i gravi indizi di colpevolezza, profilo non devoluto con l'appello cautelare e comunque non riesaminabile in presenza di una sopravvenuta sentenza di condanna sugli stessi fatti, salvo l'allegazione di nuovi elementi di fatto; il secondo perché del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a trascrivere passaggi dell'ordinanza senza spiegare in che senso fossero illegittimi o illogici. Il quarto motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha affermato che, in sede di appello contro il rigetto della revoca o sostituzione della misura, il tribunale non deve rivalutare integralmente il quadro cautelare, ma solo verificare la correttezza giuridica e motivazionale dell'ordinanza rispetto a eventuali fatti nuovi; ha inoltre ribadito che il mero decorso del tempo non basta a escludere o attenuare le esigenze cautelari e che, nel caso concreto, la condanna sopravvenuta a pena detentiva rilevante costituiva elemento di segno negativo, idoneo a rafforzare il pericolo di recidiva.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato come parametro per dedurre violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato come parametro per dedurre vizio di motivazione
art. 292 c.p.p.
la valutazione del tempo trascorso e degli elementi cautelari è richiesta nell'ordinanza genetica applicativa della misura
art. 299 c.p.p.
in sede di revoca o sostituzione della misura il giudice verifica solo la persistenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari alla luce di eventuali nuovi elementi
art. 310 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come sede in cui dedurre il vizio dell'ordinanza genetica, ma escluso dalla Corte
art. 274 lett. c) c.p.p.
norma relativa al pericolo di reiterazione delittuosa, richiamata in relazione alle esigenze cautelari
art. 275, comma 3, c.p.p.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'inadeguatezza della misura meno grave
art. 616, comma 1, c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 61-bis c.p.
menzionato nel testo come aggravamento dell'autoriciclaggio, senza ulteriore sviluppo decisorio
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare volto alla revoca o sostituzione della misura personale, il tribunale non è tenuto a rinnovare l'intera valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve verificare se i fatti nuovi allegati siano realmente sopravvenuti o comunque idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro cautelare.
- I vizi dell'ordinanza genetica applicativa della misura, come la dedotta mancanza di autonoma valutazione degli indizi, devono essere fatti valere con gli strumenti impugnatori propri di quella ordinanza e non possono essere recuperati tardivamente nell'appello contro il diniego di revoca o sostituzione.
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando si risolve in una censura meramente assertiva o nella trascrizione di passaggi motivazionali senza specifica indicazione delle ragioni di violazione di legge o di manifesta illogicità.
- Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura non è di per sé sufficiente a escludere o attenuare le esigenze cautelari, dovendo essere accompagnato da ulteriori elementi specifici che rendano non attuale il pericolo di reiterazione.
- Una sopravvenuta condanna a pena detentiva elevata per reati della stessa specie o comunque gravi può costituire elemento negativo, rafforzando la prognosi di pericolosità e giustificando il mantenimento della misura più gravosa.
- In sede di appello cautelare contro il diniego di revoca o sostituzione, il controllo del giudice si concentra sulla correttezza giuridica e sulla motivazione rispetto ai nuovi elementi dedotti, non su una nuova integrale valutazione del materiale probatorio già esaminato.
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