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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19866/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Rimini (2/12/2025) che aveva parzialmente riconosciuto la continuazione tra più provvedimenti penali (sentenze e decreti penali di condanna) e aveva proceduto alla rideterminazione delle pene complessive. Il Procuratore ha articolato quattro motivi: 1) vizio nella determinazione degli aumenti per continuazione tra reati con pene eterogenee, lamentando che il giudice dell'esecuzione abbia convertito le pene detentive in pecuniarie e poi aumentato solo la componente pecuniaria invece di aumentare omogeneamente entrambe le componenti; critica dell'applicazione della diminuzione prevista dall'art. 459 c.p.p. e di un'ulteriore riduzione del quinto (che però non era stata applicata); 2) analoga censura di incremento non corretto per altro decreto penale (aumento doveva riguardare sia pena detentiva che pecuniaria); 3) errata applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.: dovendo applicarsi il limite minimo di aumento pari ad un terzo della pena per il reato più grave, l'aumento effettivamente adottato sarebbe stato inferiore al minimo dovuto; 4) erronea scelta del criterio di conversione della pena detentiva in pecuniaria: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare l'art. 135 c.p. e non il criterio di cui all'art. 459 c.p.p., essendo la materia di continuazione in sede esecutiva e non di nuovo decreto penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso ma l'ha accolto limitatamente al terzo motivo: ha annullato l'ordinanza nella parte relativa all'aumento per i reati-satellite connessi alla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., ritenendo che il limite minimo di aumento pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave non fosse rispettato. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Rimini per un nuovo giudizio sul punto, con diversa composizione (come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale). Per il resto i motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione deve rispettare le conversioni già operate in sede di cognizione (e quindi può mantenere il criterio di conversione adottato dal giudice della cognizione, art. 459 c.p.p. ove già applicato) e che non sussistono profili di illegittimità nell'uso del criterio di cui all'art. 459 c.p.p. laddove fosse stato quello adottato in sede di cognizione. In sintesi: annullamento parziale e rinnovazione del giudizio solo per la quantificazione dell'aumento dovuto alla recidiva; il resto dell'ordinanza confermato.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione e l'aumento di pena; la Corte ricorda che il limite minimo di aumento previsto dal quarto comma (pari a un terzo della pena per il reato più grave) si applica nei casi in cui la recidiva reiterata sia stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati; il minimo del 1/3 va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a ciascun incremento separato.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Norma sulla recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva documentata nel casellario e ne ha richiamato gli effetti sul minimo di aumento per la continuazione, statuendo che il corretto aumento minimo non era stato rispettato.

  • art. 135 cod. pen.

    Criterio di ragguaglio per la conversione della pena detentiva in pecuniaria; la Corte osserva che tale criterio non può essere applicato in sede esecutiva per modificare il criterio di conversione previamente adottato dal giudice della cognizione, quando quest'ultimo abbia già operato la conversione secondo l'art. 459 c.p.p., perché ciò determinerebbe un trattamento peggiorativo in sede esecutiva.

  • art. 459 cod. proc. pen.

    Disciplina della conversione nei decreti penali di condanna (e relativo criterio di ragguaglio); la Corte conferma che se in sede di cognizione è già stata operata la conversione secondo il criterio previsto da detta norma, il giudice dell'esecuzione non può cambiare il criterio in peius, e che l'uso del criterio di art. 459 c.p.p. non costituisce, di per sé, un trattamento contrario al principio di uguaglianza.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Delitto contestato in una delle sentenze richiamate; presente come fatto-reato oggetto della continuazione, da cui è dipesa la quantificazione complessiva delle pene.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata nei decreti penali (riferita ai reati valutati nei provvedimenti), indicata come parte del quadro fattuale sottoposto alla continuazione.

Massime di principio

  • Se il giudice della cognizione ha già convertito componenti detentive in pecuniarie usando il criterio previsto dall'art. 459 c.p.p., il giudice dell'esecuzione deve mantenere quella conversione e non applicare un diverso criterio (art. 135 c.p.) se ciò peggiorerebbe la posizione del condannato.
  • Quando è riconosciuta la continuazione tra reati con pene eterogenee occorre rispettare il genere della pena per i reati satellite; se in sede di cognizione la pena detentiva è stata convertita, gli aumenti possono essere calcolati sulla pena risultante dalla conversione.
  • L'effetto della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. impone un aumento minimo complessivo per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, ma tale minimo si applica solo se la recidiva è stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati.
  • Il limite minimo di aumento (1/3) va riferito all'aumento complessivo dovuto alla continuazione e non alla singola misura di ciascun incremento successivo.
  • Le riduzioni e i benefici di cui alle norme processuali (es. art. 459 c.p.p. per il decreto penale) non possono essere eliminati in sede esecutiva senza motivazione specifica; una contestazione generica dell'applicazione di tali riduzioni è insufficiente.
  • In caso di errori nella quantificazione dell'aumento per effetto della recidiva o di disallineamenti metodologici, la Cassazione può annullare parzialmente e disporre il rinvio per nuovo giudizio sul punto specifico.

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