Cassazione Penale, Sentenza n. 26801/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la conferma delle condanne per traffico di stupefacenti (detenzione illecita di circa 2062 kg di marijuana a bordo del motopeschereccio "Gianmarco"). Nel dettaglio: Alecci impugna per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per eccessività del trattamento sanzionatorio (v. art. 62-bis e 133 cod. pen.); Litrico denunzia carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla sua posizione, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe trattato i suoi specifici argomenti di appello; Stabile contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 (ingente quantità) alla luce dei criteri interpretativi della giurisprudenza e della Corte Costituzionale, e censura inoltre la dosimetria della pena e la mancata considerazione della sua posizione marginale nell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza di specificità e di attinenza dei motivi rispetto al decisum della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato sul ruolo degli imputati, sulla peculiare gravità dell'ingente quantitativo di stupefacente e sulle ragioni per l'esclusione delle attenuanti generiche. Di conseguenza sono state confermate le condanne di merito (pena base indicata: anni 4 e mesi 6 di reclusione e multa di euro 60.000 per gli imputati menzionati) e sono stati posti a carico dei ricorrenti le spese processuali nonché il pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Utilizzato per indicare la partecipazione in concorso; la Corte ha confermato la responsabilità concorrente degli imputati sulla base degli elementi probatori.
art. 73 d.P.R. 309/1990 (commi 1, 4, 6)
Norma fondamentale sul traffico di stupefacenti; applicata per contestare la detenzione e il traffico dell'ingente quantitativo di marijuana.
art. 80 d.P.R. 309/1990 (comma 1 lett. B) e comma 2)
Aggravante per la detenzione di ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante dopo valutazione ponderale e del pericolo per la salute pubblica (numero elevato di dosi ricavabili).
art. 17 d.P.R. 309/1990
Richiamato per l'illecito comportamento senza autorizzazione alla detenzione/importazione di stupefacenti; gli imputati operavano senza la prevista autorizzazione.
art. 14 d.P.R. 309/1990 (tabelle)
Riferimento alla classificazione della sostanza (marijuana) nella tabella IV e alla determinazione del principio attivo usato per il calcolo delle dosi e del giudizio di ingente quantità.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha ritenuto che le circostanze dedotte dagli imputati non fossero sufficienti o fossero inattendibili per accordare le attenuanti.
art. 133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione della pena e ha osservato che non è necessario spiegare dettagliatamente il ragionamento quando la pena non sia di gran lunga superiore alla media edittale.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto il versamento di euro 3.000 a ciascun ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. n. 32/2014
Richiamata nelle argomentazioni sul calcolo delle soglie per l'aggravante di 'ingente quantità'; la giurisprudenza di merito ha tenuto conto degli effetti della pronuncia nel valutare la soglia e il pericolo sociale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Biondi n. 36258/2012; Sez. U. Polito n. 14722/2020)
Orientamenti richiamati per l'individuazione dei criteri applicativi dell'aggravante per ingente quantità e per la corretta motivazione del giudice di merito; la Corte ha ritenuto i pronunciamenti di merito conformi a tali orientamenti.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e direttamente attinenti al decisum della sentenza impugnata; assenze di correlazione o motivi generici rendono il ricorso inammissibile.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è appannaggio del giudice di merito e la sua valutazione di fatto è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione manifesto; la semplice confessione non comporta automaticamente le attenuanti se ritenuta inattendibile o non idonea a modificare il giudizio complessivo.
- L'aggravante per 'ingente quantità' (art. 80 d.P.R. 309/1990) si valuta considerando sia il peso/principio attivo che il numero potenziale di dosi e il pericolo per la salute pubblica; la soglia di riferimento va interpretata alla luce degli orientamenti delle Sezioni Unite e delle pronunce costituzionali e richiede motivazione sul rapporto tra quantità e pericolosità sociale.
- Nella dosimetria della pena il giudice deve motivare, ma non è tenuto a un articolato ragionamento quando la pena applicata è prossima alla media edittale; spiegazioni più dettagliate sono richieste se la pena è significativamente superiore alla media.
- La contestazione della posizione individuale dell'imputato nella compagine criminale richiede che il ricorrente indichi elementi specifici e chiari sul ruolo marginale; deduzioni generiche non sono idonee a scalfire la motivazione di merito.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende; conviene valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità del motivo prima di proporre cassazione.
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