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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 13569 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate impugnava per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2002. L'accertamento riguardava una plusvalenza non dichiarata, pari alla quota di euro 596.750,00 spettante al contribuente per la cessione di due terreni. L'Amministrazione sosteneva: 1) l'esistenza di una contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza; 2) una violazione del divieto di ultrapetizione, per avere la CTR annullato integralmente l'avviso anziché limitarsi a rideterminare la plusvalenza; 3) l'utilizzo di una precedente sentenza relativa all'imposta di registro non ancora passata in giudicato. La Corte ha inoltre esaminato le eccezioni della resistente sulla tardività della notifica e sulla notifica del ricorso a una persona deceduta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto tempestiva la notifica, considerando rilevante la data di spedizione del plico, e ha escluso l'invalidità della notifica al defunto in ragione dell'ultrattività del mandato difensivo e del fatto che il decesso era intervenuto dopo la chiusura della discussione in appello. Nel merito, ha stabilito che la richiesta di rideterminazione della plusvalenza non è incompatibile con l'annullamento integrale dell'avviso. Soprattutto, ha applicato retroattivamente l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015, secondo cui il maggior corrispettivo di una cessione immobiliare non può essere presunto soltanto sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Pur rigettando il ricorso dell'Agenzia, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e annullando l'accertamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    La tempestività della notifica dell'impugnazione va valutata con riferimento alla data di spedizione del plico, non alla successiva data interna di lavorazione da parte dell'ufficio postale.

  • Art. 300, ultimo comma, c.p.c.

    La morte della parte costituita, avvenuta o comunicata dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, non produce effetti interruttivi, salvo riapertura dell'istruzione.

  • Art. 132 c.p.c.

    Non sussiste nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo quando la decisione di annullare l'avviso è compatibile con la richiesta di rideterminazione della plusvalenza, anche fino alla sua completa esclusione.

  • Art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità processuale richiede un concreto vizio dell'atto; nel caso esaminato non è stata ravvisata un'inconciliabilità insanabile tra motivazione e dispositivo.

  • Art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.

    La questione relativa all'efficacia di giudicato della sentenza sull'imposta di registro non è stata ritenuta decisiva, poiché l'accertamento fiscale era comunque illegittimo per effetto della disciplina sopravvenuta.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito.

  • Art. 5, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

    Il testo unico delle imposte sui redditi (...) si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende (...) l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

    Il valore attribuito a un immobile ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova sufficiente dell'esistenza di un maggior prezzo o di una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte dirette. La norma ha natura interpretativa e si applica anche ai giudizi in corso, con effetto retroattivo.

  • Art. 5, comma 4, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

    Il diverso regime temporale previsto per alcune disposizioni, e non per il comma 3, conferma l'intento legislativo di attribuire efficacia retroattiva alla norma interpretativa.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria non può determinare automaticamente una maggiore plusvalenza ai fini IRPEF basandosi esclusivamente sul valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
  • Un eventuale maggior corrispettivo deve essere dimostrato con ulteriori elementi concreti; il valore di registro può costituire un indizio, ma non è sufficiente da solo a fondare l'accertamento.
  • La regola dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 opera anche per cessioni anteriori alla sua entrata in vigore e per i giudizi ancora pendenti, in quanto norma interpretativa.
  • L'annullamento dell'accertamento può essere integrale anche quando il contribuente abbia formalmente chiesto soltanto la rideterminazione della plusvalenza, se dall'esame della controversia risulta che la plusvalenza non è provata.
  • La morte della parte dopo la chiusura della discussione in appello non interrompe automaticamente il processo; il mandato al difensore continua a produrre effetti nelle fasi successive, fino alla costituzione degli eredi.
  • Per verificare la tempestività di una notifica postale processuale rileva la data di consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione, non la successiva data di lavorazione interna.

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