Sentenza n. 8911/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il mancato superamento del modulo di valutazione dell'acquaticità, unitamente al verbale e alla scheda di valutazione della prova
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui era stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco, per il mancato superamento della prova di capacità operativa relativa al Modulo 3 - Valutazione dell'acquaticità, da eseguire entro il tempo massimo di 35 secondi. Ha contestato anche il verbale della Commissione d'esame del 18 ottobre 2023, la relativa scheda di valutazione e l'art. 8 del bando, nella parte in cui, mediante il richiamo all'allegato C, prevedeva che la mancata esecuzione o il mancato superamento di una parte della prova, anche a causa di un infortunio occorso durante l'esecuzione, determinasse il mancato superamento del modulo e della prova complessiva. Il ricorrente ha inoltre censurato l'assenza, nella disciplina della prova natatoria, di regole certe sulla misurazione del tempo mediante strumenti cronometrici certificati e con adeguata doppia verifica. L'Amministrazione ha eccepito e documentato che l'interessato era già stato escluso in precedenza dalla medesima procedura per il mancato superamento della stessa prova e che tale esclusione era stata impugnata in un distinto giudizio. In quel giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato aveva inizialmente ammesso il candidato con riserva a ripetere la prova, ma il relativo decreto monocratico non era stato confermato dal collegio, che aveva rigettato l'appello cautelare. Il successivo ricorso di merito contro l'esclusione originaria era stato definitivamente respinto dal TAR con sentenza non appellata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla prova, al verbale, al decreto di esclusione e alla legittimità della disciplina del bando. La ripetizione della prova e la successiva esclusione impugnata nel presente giudizio trovavano il loro presupposto nell'ammissione con riserva disposta dal decreto cautelare monocratico del Consiglio di Stato. Tale decreto, tuttavia, aveva perso efficacia quando l'appello cautelare era stato rigettato dal collegio. Inoltre, il ricorso contro l'esclusione originaria era stato definitivamente respinto con sentenza non appellata. La definitività di tale rigetto ha fatto venir meno il presupposto della riammissione e, conseguentemente, l'interesse alla decisione sull'esclusione successiva, che dipendeva dall'ammissione con riserva. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 55 c.p.a.
non confermato nella sede collegiale ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
Il decreto cautelare monocratico adottato in via d'urgenza deve essere sottoposto alla conferma collegiale; in mancanza di conferma, perde efficacia.
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. n. 205/2017
Disposizioni legislative richiamate quale base della procedura speciale di reclutamento per la qualifica di vigile del fuoco.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 139/2006
Disposizione richiamata per individuare il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco destinatario della procedura.
art. 8 del D.M. n. 238/2018
la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso
Previsione del bando impugnata dal ricorrente, ma non esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo successivo è stato adottato esclusivamente in esecuzione o in conseguenza di una riammissione con riserva disposta in sede cautelare, la definitiva caducazione del presupposto della riammissione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione del provvedimento successivo.
- Il decreto cautelare monocratico non confermato dal collegio ai sensi dell'art. 55 c.p.a. non costituisce più un titolo efficace per la prosecuzione della procedura o per la conservazione degli effetti favorevoli disposti in via provvisoria.
- La definizione con rigetto, mediante sentenza non appellata, del giudizio relativo all'esclusione originaria rende definitivo il venir meno del presupposto sostanziale della riammissione con riserva e può comportare l'improcedibilità del successivo ricorso contro l'esclusione adottata all'esito della prova ripetuta.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riferimento all'utilità concreta e attuale conseguibile dal ricorrente mediante la decisione sul merito della domanda di annullamento.
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