Sentenza n. 65/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento: a) della nota del 30 maggio 2025, protocollo n. 125735, del Direttore U.O.C. Provveditorato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, avente ad oggetto “notifica deliberazione n. 872 del 29 maggio 2025”, e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la deliberazione n. 872 del 29 maggio 2025; b) della deliberazione n. 872 del 29 maggio 25 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, unitamente alla relativa proposta del Direttore UOC Provveditorato della medesima Azienda, di “Presa atto deliberazione n. 702 del 7 maggio 2025 dell’Asp di Enna avente ad oggetto “Ausili per incontinenza con consegna diretta al domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post vendita..”; c) degli ulteriori atti indicati in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e relativa nota di comunicazione, concernenti la rideterminazione del corrispettivo per la fornitura di ausili per incontinenza con consegna domiciliare e assistenza post vendita
Esito
Favorevole al resistente (aziende sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota di comunicazione e la deliberazione con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha preso atto di una deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, relativa alla fornitura di ausili per incontinenza con consegna diretta al domicilio degli utenti e assistenza post vendita, fissando il corrispettivo economico relativo al lotto n. 2 della cosiddetta gara ponte per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. La contestazione riguardava, in particolare, la riduzione unilaterale del prezzo già pattuito per la fornitura. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando precedenti della stessa Sezione relativi ad analoghe controversie. La ricorrente ha aderito nel corso del giudizio alla prospettazione del difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. La controversia è stata ritenuta attinente non alla fase genetica della gara o dell'affidamento, ma alla fase esecutiva di un rapporto contrattuale già in essere, e in particolare alla modifica unilaterale del corrispettivo della fornitura. La prosecuzione del rapporto derivava da una proroga consensuale o comunque da una prosecuzione tecnica di contratti preesistenti, non da una nuova procedura di evidenza pubblica. La rideterminazione del prezzo, fondata sul richiamo a un preteso prezzo storico del 2014, non è stata considerata espressione di potestà autoritativa, bensì modifica di un'obbligazione civilistica nell'ambito di un rapporto sinallagmatico e paritetico. Anche l'eventuale esercizio di autotutela durante l'esecuzione contrattuale non determina, di per sé, l'assunzione di una veste autoritativa da parte dell'amministrazione. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è circoscritta alle controversie concernenti la formazione, la conclusione e l'affidamento dei contratti pubblici
La giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda la fase di formazione, conclusione e affidamento del contratto pubblico e, in linea di principio, non comprende le controversie relative alla sua esecuzione.
art. 11 c.p.a.
il giudizio potrà essere riproposto a norma dell’art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nel rispetto della disciplina sulla translatio iudicii.
art. 35940 del 27 dicembre 2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
le controversie afferenti alla fase esecutiva dei contratti pubblici di appalto, ivi comprese quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della stazione appaltante, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
La modifica unilaterale delle condizioni economiche durante l'esecuzione del contratto attiene a diritti soggettivi nascenti da un rapporto paritetico e rientra nella giurisdizione ordinaria.
Massime di principio
- Le controversie relative alla fase esecutiva di un contratto pubblico, comprese quelle concernenti la modifica unilaterale del corrispettivo da parte della stazione appaltante, rientrano in linea generale nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché attengono a diritti soggettivi derivanti da un rapporto contrattuale paritetico.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. si arresta, di regola, alla formazione, conclusione e affidamento del contratto pubblico e non si estende alla successiva fase esecutiva.
- La rideterminazione unilaterale del prezzo di una fornitura già affidata, non preceduta da una nuova procedura di evidenza pubblica e non fondata su un sopravvenuto potere autoritativo o su un accordo modificativo, costituisce modifica di un'obbligazione civilistica e non esercizio di potestà pubblicistica.
- L'esercizio di autotutela da parte dell'amministrazione durante la fase esecutiva del contratto non comporta di per sé l'assunzione di una posizione autoritativa, quando la controversia resta riferibile al rapporto obbligatorio regolato dal diritto privato.
- La prosecuzione tecnica o la proroga consensuale di contratti già in essere non riapre la fase dell'evidenza pubblica e non attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie concernenti il corrispettivo contrattuale.
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