Sentenza n. 1876/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Pietrasanta n. 59 del 30 dicembre 2024 e regolamento comunale, con particolare riferimento all’art. 3-bis, che quantifica il contributo straordinario per il mutamento di destinazione d’uso da RTA/residence a residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria di un complesso immobiliare in precedenza vincolato alla destinazione turistico-ricettiva per vent’anni in forza della convenzione urbanistica originaria, contestava la disposizione regolamentare che subordinava il mutamento d’uso a un contributo straordinario pari al 30% del valore venale dell’intero compendio, determinato moltiplicando la superficie totale per il valore minimo OMI della zona. Deduceva l’irragionevolezza e la lesività della quantificazione. Prima del ricorso non aveva presentato un’istanza o una SCIA per il cambio d’uso; l’istanza presentata durante il giudizio era stata archiviata per mancata produzione della documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito la censura di irragionevolezza della quantificazione. Ha applicato il principio per cui un regolamento generale e astratto è normalmente impugnabile insieme al suo atto applicativo, quando questo produce una lesione concreta; l’impugnazione immediata è ammessa solo per disposizioni direttamente cogenti, che impongano divieti o obblighi attuali. Nel caso in esame la norma regolamentare si limita a determinare il contributo dovuto per ottenere il titolo al mutamento d’uso: l’obbligo sorge con il rilascio del titolo e la richiesta di stipulare la convenzione, sicché l’interesse a contestare il calcolo diventa attuale soltanto allora. L’istanza presentata nelle more, poi archiviata, non ha determinato tale situazione. Il TAR ha distinto il caso dalla pronuncia del Consiglio di Stato invocata dalla ricorrente, relativa a un regolamento tributario, in cui il rapporto sorge direttamente al verificarsi del presupposto d’imposizione o esenzione. Spese compensate.
Massime di principio
- Un regolamento amministrativo generale e astratto è di regola impugnabile insieme al provvedimento applicativo che produce una lesione concreta della posizione del destinatario; l’impugnazione immediata è ammessa quando le sue disposizioni incidono direttamente nella sfera soggettiva, imponendo divieti o obblighi immediatamente cogenti.
- Quando un regolamento disciplina le modalità di esercizio di un potere amministrativo e la relativa scansione procedimentale, l’interesse a contestarne le previsioni lesive diviene attuale con l’attivazione del procedimento e l’adozione dell’atto applicativo che produce la lesione.
- La previsione regolamentare che quantifica il contributo straordinario dovuto per ottenere un titolo al mutamento di destinazione d’uso non determina, per il solo fatto di riguardare proprietari di strutture ricettive, un obbligo immediato: l’interesse a contestare la quantificazione sorge quando il titolo è rilasciato e viene richiesta la stipula della convenzione.
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