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Sentenza

Sentenza n. 6226/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto di Autorizzazione Unica n. 55/22/2024 del Direttore Generale del Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale, Foglio delle inserzioni, il 19/12/2024, avente ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo della potenza di 227 MW denominato “Nogarole” e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Nogarole Rocca (VR); nonchè, ove occorra: - della “Comunicazione di conclusione positiva della conferenza di servizi” del 16/07/2024 del Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica; - degli eventuali altri atti e/o provvedimenti, conosciuti o non conosciuti, che possano costituire presupposto degli atti e provvedimenti impugnati, o che risultino ad essi connessi, collegati o conseguenti.

Giustizia amministrativa202502887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di Autorizzazione Unica n. 55/22/2024 relativo alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico BESS da 227 MW nel territorio comunale, nonché comunicazione di conclusione positiva della conferenza di servizi e atti presupposti e connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione autorizzante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato l'autorizzazione unica ministeriale deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la mancata previsione espressa dell'obbligo di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi e per l'assenza di adeguate garanzie finanziarie; il difetto di istruttoria e la contraddittorietà della documentazione progettuale con riferimento alla viabilità di accesso all'impianto; l'illegittimità della conferenza di servizi per essere stata svolta in modalità asincrona anziché sincrona; nonché ulteriori profili di difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Veneto. La società controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata partecipazione del Comune alla conferenza di servizi: il Comune, ritualmente convocato, non aveva partecipato né espresso determinazioni nel termine assegnato, con conseguente formazione del silenzio-assenso e preclusione dell'impugnazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Lazio poiché il decreto è stato adottato da un'amministrazione centrale nell'esercizio di una funzione autorizzatoria unitaria, statale e non frazionabile, riferita a un'infrastruttura integrata nel sistema elettrico nazionale. Ha invece accolto l'eccezione di inammissibilità. Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, l. n. 241/1990, la mancata espressione della determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni. Poiché il Comune era stato ritualmente convocato e posto in condizione di partecipare, la sua inerzia ha determinato la formazione dell'assenso implicito e la consumazione delle facoltà di contestazione dell'esito della conferenza. Il sistema degli artt. 14-quater e 14-quinquies l. n. 241/1990 collega infatti gli strumenti di reazione alla partecipazione effettiva e alla manifestazione tempestiva di un dissenso motivato; l'inerzia non può essere superata mediante l'impugnazione successiva degli atti conclusivi, né mediante un'istanza di autotutela. Il decreto di autorizzazione unica, in quanto attuativo della determinazione conclusiva della conferenza, resta parimenti coperto dalla preclusione. Il TAR ha comunque rilevato, ad abundantiam, l'infondatezza delle censure sostanziali. L'obbligo di dismissione e ripristino deriva direttamente dalla legge e può risultare dal complesso degli atti procedimentali e progettuali, anche senza una clausola testuale nel dispositivo; la quantificazione delle garanzie finanziarie può essere definita nella fase del progetto definitivo, se l'avvio dei lavori è subordinato alla sua presentazione. Le questioni sulla viabilità riguardavano dettagli esecutivi suscettibili di definizione nella progettazione definitiva e risultavano presidiate da specifiche prescrizioni. La conferenza asincrona costituiva il modulo ordinario; le prescrizioni acquisite non implicavano modifiche sostanziali e non erano stati formulati dissensi qualificati, sicché non sussisteva l'obbligo di convocazione in forma sincrona. Ricorso dichiarato inammissibile; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione della determinazione entro il termine assegnato equivale ad assenso senza condizioni.

    La conferenza di servizi si svolge ordinariamente in modalità semplificata e asincrona; l'inerzia dell'amministrazione convocata determina silenzio-assenso e, in assenza di modifiche sostanziali o dissensi qualificati, non impone il passaggio alla modalità sincrona.

  • artt. 14-quater e 14-quinquies l. 241/1990

    Il sistema di tutela avverso la determinazione conclusiva della conferenza è collegato alla partecipazione procedimentale e alla manifestazione tempestiva di un dissenso motivato; l'amministrazione rimasta inerte non può successivamente impugnare l'esito.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra pubbliche amministrazioni sono informati ai principi di buona fede e leale collaborazione, che impongono la partecipazione attiva e tempestiva al procedimento.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    L'autorizzazione unica per gli impianti energetici comporta l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi dopo la dismissione e può costituire variante urbanistica e titolo alla realizzazione dell'impianto e delle opere accessorie.

  • D.M. 10 settembre 2010

    Le Linee guida nazionali richiedono il progetto di dismissione, la stima dei costi e l'impegno alla prestazione di garanzie finanziarie, nonché la definizione delle modalità di ripristino.

  • art. 9, comma 10, lett. d), d.lgs. 190/2024

    Reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle.

    Conferma il carattere imprescindibile dell'obbligo di ripristino, della stima dei costi e delle garanzie finanziarie.

  • d.l. 7/2002, convertito in l. 55/2002

    Costituisce la base normativa statale speciale del procedimento autorizzatorio relativo all'infrastruttura energetica di rilievo nazionale.

Massime di principio

  • L'amministrazione centrale che adotta un provvedimento nell'esercizio di una funzione autorizzatoria unitaria, statale e non frazionabile, relativa a un'infrastruttura integrata in un sistema nazionale, radica la competenza territoriale presso il TAR Lazio, anche se l'intervento è localizzato in altra regione.
  • Nella conferenza di servizi semplificata, l'amministrazione ritualmente convocata che non partecipi e non esprima tempestivamente la propria determinazione presta assenso per silentium e non è legittimata a impugnare successivamente la determinazione conclusiva o l'autorizzazione che ne costituisce attuazione, salvo impedimenti oggettivi e non imputabili adeguatamente dimostrati.
  • La partecipazione effettiva alla conferenza di servizi e la manifestazione tempestiva di un dissenso motivato costituiscono presupposti per l'attivazione degli strumenti di reazione previsti dagli artt. 14-quater e 14-quinquies l. 241/1990; l'istanza di autotutela non può rimettere in termini l'amministrazione rimasta inerte.
  • L'obbligo di dismissione e rimessa in pristino di un impianto energetico, previsto direttamente dalla normativa di settore, opera anche se non è riprodotto testualmente nel dispositivo dell'autorizzazione, purché risulti disciplinato dal complesso degli atti procedimentali e progettuali; le prescrizioni di dettaglio e la quantificazione delle garanzie possono essere definite nella fase del progetto definitivo quando l'autorizzazione ne subordini l'avvio dei lavori alla presentazione.
  • La conferenza di servizi in modalità asincrona è il modulo ordinario; la convocazione in modalità sincrona è necessaria quando le condizioni poste dalle amministrazioni non possano essere accolte senza modifiche sostanziali alla decisione, non per mere prescrizioni tecniche o dettagli esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziCompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrere

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