Cassazione Penale, Sentenza n. 20664/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che, revocando il sequestro probatorio, aveva però confermato il sequestro preventivo di porzione del suo immobile. In cassazione deduceva: (1) violazione di legge per l'assenza del fumus del reato edilizio e del periculum in mora, sostenendo che le opere contestate sarebbero limitate a preesistenti portici abusivi (ormai prescritti e anteriori all'acquisto del 2023) e che i lavori non avrebbero inciso sul carico urbanistico; (2) violazione di legge per mancata motivazione circa la richiesta di revoca parziale del sequestro relativa al manufatto censito al fg. 29 map. 27 sub 610 (particella 606), sostenendo che quel manufatto non sarebbe stato interessato da interventi abusivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo la consulenza tecnica e gli elementi del processo, i lavori consistettero nell'intervenire su portici preesistenti già abusivi per creare due nuove strutture volumetriche (tra cui un autonomo bilocale e una struttura chiusa sovrastata da terrazza con nuova scala), configurando così prosecuzione di opere abusive e quindi chiaro fumus del reato. Sul periculum, il collegio ha ritenuto congrua la valutazione del tribunale del riesame secondo cui le modifiche potevano aggravare il carico urbanistico e incidere sul paesaggio locale, giustificando la persistenza del sequestro preventivo anche per opere ultimate. Quanto alla presunta omissione motivazionale sulla particella 606, la Corte ha ritenuto che il tribunale avesse motivato l'estensione del sequestro a tutte le particelle indicate (602, 603, 606) e quindi non sussistesse omissione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Usato dalla Corte per disporre che il ricorrente debba sostenere le spese del procedimento a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata per la verifica sulla sussistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che, non essendo ravvisabile colpa grave nella presentazione del ricorso, fosse comunque appropriato disporre un versamento in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa.
Massime di principio
- Se dagli atti e da una consulenza tecnica emergono lavori che modificano o ampliano volumi preesistenti abusivi creando nuove unità (es. trasformazione in bilocale, nuova terrazza accessibile con scala), ciò può configurare prosecuzione di opere abusive e fondare il fumus del reato.
- La sussistenza del periculum in mora può essere valutata anche con riferimento all'aggravio del carico urbanistico e all'impatto paesaggistico: anche incrementi volumetrici relativamente contenuti possono giustificare il sequestro preventivo se incidono sull'offerta abitativa o sul paesaggio di zona.
- In sede di impugnazione in Cassazione è assai limitato il sindacato dei fatti e delle prove: la Corte valuta principalmente questioni di diritto e la correttezza della motivazione; non può rimettere in discussione libere valutazioni tecniche e di fatto svolte dai giudici di merito.
- La richiesta di revoca parziale di una misura cautelare richiede che il giudice si pronunci esplicitamente e in modo specifico su ciascuna porzione o particella contestata; tuttavia, se il provvedimento di merito ha motivato l'estensione della misura alle particelle indicate in modo complessivo, la Corte può ritenere assorbita la doglianza.
- La prescrizione di reati edilizi riferita a opere oggettivamente anteriori all'acquisto non esclude automaticamente la rilevanza penale se sul medesimo sedime si sono poi realizzate ulteriori modifiche o ampliamenti successivi, che possono costituire nuova fattispecie o prosecuzione dell'abuso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e a versamenti in favore della Cassa delle Ammende; il richiamo alla giurisprudenza costituzionale serve a valutare la presenza o meno di colpa nella presentazione del ricorso ai fini di tali condanne.
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