Cassazione Penale, Sentenza n. 28409/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore aveva impugnato l'ordinanza del GIP di Bologna che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una sentenza del Tribunale di Vercelli (sentenza sub 3). La Procura sosteneva che la sospensione concessa con la sentenza sub 3 fosse viziata da una causa ostativa rappresentata da una condanna intermedia (sentenza sub 2) di tre anni di reclusione, non sospesa, e tale circostanza avrebbe dovuto portare alla revoca ai sensi degli artt. 168, comma 3 e 4, e 164, comma 4, cod. pen. Il GIP aveva ritenuto invece che l'ipotesi non rientrava nei casi di revoca previsti da tali norme e che il rimedio fosse l'impugnazione della sentenza che aveva erroneamente concesso la sospensione per la seconda volta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del GIP e ha rinviato per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il GIP avesse correttamente escluso l'applicazione dell'art. 168, comma 4 (revoca limitata ai casi previsti dall'art. 164, comma 4), ma hanno censurato il GIP per non aver esaminato se, invece, fosse applicabile la revoca "di diritto" prevista dal n. 2) dell'art. 168 (quando il condannato riporti un'altra condanna per delitto anteriormente commesso la cui pena, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti dell'art. 163). Inoltre la Corte ha rilevato un errore materiale nell'ordinanza circa l'identificazione di una sentenza e ha disposto il rinvio per un nuovo esame, affinché il giudice verifichi se ricorra la fattispecie di revoca di diritto.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
"il beneficio è revocato, quando è stato concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, in presenza di cause ostative"
La Corte interpreta l'art. 168 come norma che circoscrive la revoca ai casi previsti dalla stessa e dall'art. 164, comma 4; tuttavia rileva che il n. 2) dell'art. 168 prevede una revoca di diritto quando interviene una altra condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata, supera i limiti dell'art. 163, e tale ipotesi doveva essere valutata dal GIP.
art. 164, comma 4 cod. pen.
"la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, a meno che... la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi il limite di due anni"
La norma limita la concessione della sospensione condizionale e viene richiamata dall'art. 168; la Corte osserva che la revoca prevista dall'art. 168, comma 4 riguarda esclusivamente le violazioni di questo meccanismo (doppia concessione con superamento del limite), e non la mera sopravvenienza di una condanna intermedia.
art. 163 cod. pen.
Riferimento al tetto massimo di pena rilevante per il computo cumulativo ai fini della revoca di cui all'art. 168 n.2; la Corte invita a valutare se la pena cumulata superi i limiti previsti da questa norma.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata solo per indicare la natura delle sentenze di patteggiamento (giudizi ex art. 444) che hanno inflitto le pene e concesso, in alcuni casi, la sospensione condizionale; non oggetto di specifica interpretazione sulla revoca.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 168 e art. 164, comma 4); non ogni sopravvenuta condanna tra due sentenze che hanno concesso la sospensione rientra automaticamente nella revoca prevista dall'art. 168, comma 4.
- Quando tra due concessioni del beneficio intervenga una condanna intermedia, il giudice deve verificare anche l'applicabilità della revoca di diritto prevista dal n. 2) dell'art. 168 (se la nuova condanna, riferita a reati anteriormente commessi, cumulata con la sospensione precedente, supera i limiti di legge).
- Se la sospensione è stata concessa per errore dal giudice che ha pronunciato la sentenza che concede il beneficio, il rimedio ordinario è l'impugnazione di quella sentenza; ma se l'impugnazione non è più possibile, va valutata la possibilità di revoca ex lege (art. 168) alla luce della successione cronologica e della finalità delle condanne.
- In ogni verifica occorre controllare con cura la sequenza temporale e la definitività delle pronunce (data di commissione del reato, data della sentenza, data di irrevocabilità) e il calcolo delle pene cumulative rispetto ai limiti previsti dalla legge.
- Errori materiali o omissioni motivazionali del giudice di merito (es. mancata verifica di una fattispecie di revoca di diritto) comportano la possibilità di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione affinché il giudice d'appello o il GIP compia la valutazione dovuta.
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