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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2884/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Messina che, recepito l'accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena principale in misura inferiore al quinquennio per il reato di cessione di cocaina (art. 73 DPR 309/1990) ma aveva mantenuto inalterate le pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale) originate dalla sentenza di primo grado. I ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 29 e 32 c.p. perché, ridotta la pena principale sotto la soglia dei cinque anni, non potevano essere confermate le precedenti pene accessorie nella misura originaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha affermato che la riduzione della pena principale al di sotto del quinquennio esclude l'applicabilità dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 c.p.) e dell'interdizione legale prevista dall'art. 32 c.p., procedendo all'annullamento limitato di tali punti senza rinvio. Nello specifico, la Corte ha eliminato l'interdizione legale e ha sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea della durata di cinque anni (applicabile quando la pena detentiva non è inferiore a tre anni ma < cinque anni), avvalendosi del potere di cui all'art. 620 lett. l) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    Prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici come pena accessoria per la condanna all'ergastolo o alla reclusione superiore a cinque anni; quindi non applicabile se la pena principale è ridotta al di sotto dei cinque anni e, se la pena non è inferiore a tre anni, la stessa pena accessoria deve essere temporanea per cinque anni

  • art. 32 cod. pen.

    Prevede l'interdizione legale nei casi di condanna all'ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni; la rideterminazione della pena sotto il quinquennio esclude l'applicabilità dell'interdizione legale

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola l'accordo sulle richieste del pubblico ministero in appello (cd. patteggiamento in appello). La Corte può recepire l'accordo delle parti e rideterminare la pena, e l'accordo deve essere inteso esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata strettamente correlati alla rideterminazione della pena

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Norma generale sul patteggiamento; richiamata per chiarire l'estensione implicita dell'accordo ai punti correlati della sentenza impugnata

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio, il potere di provvedere sul punto controverso; utilizzata per sostituire l'interdizione perpetua con quella temporanea e per eliminare l'interdizione legale senza rinvio

Massime di principio

  • Quando in appello viene accettato un accordo che ridetermina la pena principale al di sotto delle soglie che determinano l'applicazione di specifiche pene accessorie, il giudice d'appello deve adeguare le pene accessorie coerentemente; non possono essere automaticamente confermate solo perché non toccate espressamente dalla riforma della pena principale
  • L'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale si applicano solo se la pena principale raggiunge le soglie previste dalla legge (in genere reclusione superiore a cinque anni o ergastolo); per pene tra tre e cinque anni l'interdizione dai pubblici uffici diventa temporanea della durata di cinque anni
  • L'accordo ex art. 599-bis c.p.p. può estendersi implicitamente ai punti della sentenza strettamente correlati alla rideterminazione della pena, pertanto il giudice deve valutare e, se necessario, modificare d'ufficio le pene accessorie correlate
  • La Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio, ha il potere di correggere o sostituire le pene accessorie incoerenti con la nuova determinazione della pena principale (art. 620 lett. l) c.p.p.), evitando un nuovo giudizio di merito
  • In situazioni analoghe è consigliabile verificare sempre la soglia della pena principale rispetto alle norme che prescrivono pene accessorie e prevedere, nel testo dell'accordo in appello, l'esplicita disciplina delle pene accessorie per evitare omissioni o incertezze interpretative

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