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Sentenza

Sentenza n. 2016/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 1578/2025, che aveva imposto una nuova pianificazione urbanistica limitata alla proprietà dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 1578/2025, notificata in forma esecutiva il 27 maggio 2025 e non appellata, lamentando che il Comune di Pozzallo e l’Assessorato regionale competente non avevano avviato né concluso il procedimento di nuova pianificazione urbanistica relativo alla loro proprietà, nonostante l’obbligo giudiziale di provvedere nel rispetto dei principi conformativi stabiliti dalla pronuncia. In precedenza, un distinto giudizio di ottemperanza relativo al pagamento delle spese del giudizio di cognizione si era concluso per cessazione della materia del contendere, a seguito del pagamento intervenuto in corso di causa. È stata inoltre chiesta la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza ottemperanda era immediatamente esecutiva, era stata regolarmente notificata e aveva ormai acquisito autorità di cosa giudicata, non essendo stata appellata. Ha quindi accertato l’illegittimità dell’inerzia amministrativa e ordinato alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante l’avvio e la conclusione del procedimento di nuova pianificazione urbanistica dell’area, con la successiva approvazione. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel responsabile del settore competente del Comune di Siracusa, con facoltà di delega e con termine di 120 giorni dall’insediamento, previa richiesta dei ricorrenti. La domanda di penalità di mora è stata respinta, poiché non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti in ragione della complessità e della peculiare natura del potere amministrativo da riesercitare. Il Comune di Pozzallo è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti dell’Assessorato regionale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per l’inadempimento; nel caso concreto la misura è stata negata per la complessità e la peculiare natura del potere amministrativo da riesercitare.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato con riguardo al precedente giudizio di ottemperanza, conclusosi per cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento delle spese di lite.

Massime di principio

  • Una sentenza amministrativa immediatamente esecutiva può essere azionata in sede di ottemperanza anche prima del passaggio in giudicato; se non viene appellata, il giudicato consolida l’obbligo conformativo imposto all’amministrazione.
  • L’inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo giudiziale di avviare e concludere un procedimento di nuova pianificazione urbanistica integra inadempimento del giudicato e legittima il giudice dell’ottemperanza a fissare un termine per l’esecuzione.
  • Quando il giudicato impone il riesercizio di un potere amministrativo complesso, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’avvio e la conclusione del procedimento, lasciando all’amministrazione l’esercizio della funzione nel rispetto dei principi conformativi della sentenza.
  • In caso di ulteriore inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche appartenente a un’amministrazione diversa da quella inadempiente, attribuendogli il potere sostitutivo entro un termine prefissato.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente in presenza dell’inadempimento, potendo essere negata quando la complessità e la peculiare natura del potere amministrativo da riesercitare rendano non appropriata la misura coercitiva.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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