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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1904/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Venezia ha impugnato la sentenza della Corte di Cassazione denunciando un presunto errore materiale: non sarebbe stata equiparata la rideterminazione della pena rispetto a quella di altro imputato (Vivolo). Sosteneva che, per un errore materiale, la sua pena era stata ridotta da 7 anni a 6 anni e 9 mesi mentre quella del Vivolo era stata ridotta da 7 anni a 5 anni e 10 mesi e che invece la parità di trattamento avrebbe richiesto la stessa riduzione. Il ricorso è stato presentato con procura speciale rilasciata al difensore il 23.8.2023.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sia proponibile personalmente dal condannato o dal difensore munito di procura speciale che indichi espressamente l'atto per il quale è conferita la procura. La procura prodotta era un "mandato a difendermi ed assistermi" con elencazione di poteri generici e specifiche facoltà, ma non menzionava esplicitamente la presentazione dell'istanza per la correzione dell'errore di fatto ex art. 625-bis; perciò la Corte ha ritenuto assente la speciale indicazione necessaria e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Procura Generale aveva inoltre osservato che, in ogni caso, non risultava errore materiale nella decisione impugnata, spiegando le diverse operazioni di rideterminazione delle pene (correzione degli aumenti per la continuazione e conseguente effetto della prescrizione). Per conseguenza il Venezia è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario per la correzione di errore di fatto è rimedio riservato al condannato e può essere proposto dal difensore soltanto se munito di procura speciale che indichi esplicitamente l'atto da compiere; la mancanza di tale specificazione determina l'inammissibilità.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    La procura speciale deve fare riferimento esplicito all'atto da compiere e alla portata della volontà della parte; in mancanza di espressione formale rigorosa, il principio di conservazione degli atti può operare solo se la volontà è chiaramente evincibile dal testo della procura.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Consente alla Procura Generale di trasmettere le conclusioni scritte; nella vicenda la Procura ha fornito pareri scritti ai sensi di tale disposizione, con esito favorevole al rigetto del ricorso.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende nei casi previsti; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al versamento di euro 3.000.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103 (modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p.)

    Richiamata in giurisprudenza in relazione alla disciplina delle impugnazioni e al fatto che, nonostante le modifiche, il ricorso straordinario presentato dal difensore senza procura speciale rimane inammissibile; conferma la natura esclusiva del rimedio riservato al condannato salvo procura speciale esplicita.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per correzione di errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è riservato al condannato; se lo propone un difensore, la procura speciale deve indicare espressamente l'atto per cui è conferita, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Procure con formulazioni generiche o elenchi di poteri non sempre sono sufficienti per coprire rimedi straordinari: bisogna menzionare espressamente la facoltà di proporre ricorso per correzione di errore di fatto o il singolo atto impugnatorio.
  • Quando si contesta un 'errore materiale' di computo della pena rispetto ad altri coimputati, è necessario dimostrare chiaramente l'errore aritmetico o logico e non limitarsi all'affermazione della disparità: la Corte verificherà se le diverse rideterminazioni derivano da correzioni di errori precedenti o da effetti (es. prescrizione, aumento per continuazione) legittimi.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la parte soccombente può essere condannata a spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende; pertanto la valutazione preventiva della completezza della procura è essenziale per evitare oneri economici aggiuntivi.
  • In caso di dubbio sulla portata della procura speciale conviene integrare o rilasciare una procura espressa e specifica per l'impugnazione straordinaria prima della presentazione del ricorso, per preservare l'ammissibilità del rimedio.

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